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Provvedimento del 16 luglio 2003 [1080544]

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 [doc. web. n. 1080544]

Provvedimento del 16 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Roberto Tagliarino

nei confronti di

Altroconsumo edizioni s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, a seguito di un´offerta promozionale che invitava a divenire socio di Altroconsumo, aveva chiesto di ottenere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di conoscerne l´origine, la logica e le finalità di trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax in data 30 giugno 2003, ha dichiarato di aver fornito un parziale riscontro alla richiesta formulata dal ricorrente con nota inviata in data 27 novembre 2002 (di cui ha allegato copia) con la quale aveva indicato logica e finalità del trattamento dei dati di cui aveva indirettamente confermato l´esistenza ed aveva dichiarato di aver inibito l´invio di comunicazioni commerciali all´indirizzo dell´interessato. In merito all´origine dei dati, che erano stati già cancellati a seguito dell´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, la società resistente ha poi indicato nella nota del 30 giugno 2003 gli estremi identificativi della società da cui i dati personali dell´interessato sarebbero stati "noleggiati" a seguito di un probabile, precedente consenso dell´interessato medesimo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta dell´interessato volta ad avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e a conoscerne l´origine, nonché la logica e le finalità del trattamento.

La resistente ha in proposito fornito all´interessato un adeguato riscontro a tali richieste, comunicando allo stesso l´origine dei dati e richiamando una precedente nota contenente i già menzionati riferimenti alla logica e alle finalità del trattamento e all´esistenza dei dati che ha precisato di aver cancellato dai propri archivi.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Tale dichiarazione non pregiudica la facoltà del ricorrente di esercitare nuovamente i diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della società che avrebbe fornito i dati personali alla resistente.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dalla resistente prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080544
Data
16/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso