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Amministrazione della giustizia - Inammissibilità del ricorso avverso ordinanza giudiziale di esibizione del certificato penale - 28 settembre 200...

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[doc web n. 1081418]

Amministrazione della giustizia - Inammissibilità del ricorso avverso ordinanza giudiziale di esibizione del certificato penale - 28 settembre 2001

L´ordinanza del giudice civile diretta ad acquisire un certificato penale e dei carichi pendenti di una parte, in quanto volta ad acquisire elementi di valutazione utili per un giudizio in corso, rientra tra i trattamenti svolti "per ragioni di giustizia nell´ambito di uffici giudiziari" ai quali al momento non si applicano le disposizioni relative alla presentazione di ricorsi al Garante. Tali disposizioni non sono parimenti applicabili al connesso trattamento di dati effettuato presso il casellario giudiziale per adempiere all´ordinanza del giudice.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e dal dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY, rappresentato e difeso dall´avv. XZ presso il cui studio in XW ha eletto domicilio

nei confronti

dell´Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale di XW;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che, nell´ambito di una controversia fra lo stesso ed un "editore televisivo", il giudice istruttore presso il Tribunale di XW abbia ordinato all´Ufficio del casellario giudiziale del medesimo tribunale di "esibire il certificato penale e quello relativo ai carichi pendenti" dell´interessato.

Ad avviso del ricorrente la richiesta del giudice sarebbe illegittima, non avendo lo stesso "effettuato alcuna comparazione tra il rango costituzionale del diritto alla riservatezza" dell´interessato "e quello del mero diritto patrimoniale della convenuta". L´interessato ha pertanto diffidato l´Ufficio del casellario a non fornire al giudice istruttore i certificati richiesti ed ha poi presentato ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

Il trattamento di dati al quale si riferisce il ricorso rientra da un lato tra quelli svolti "nell´ambito del servizio del casellario giudiziale…o, in base alla legge, nell´ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale" (art. 4, comma 1, lett. c), legge n. 675/1996) e, dall´altro (con riferimento alle iniziative intraprese dal menzionato giudice istruttore), fra i trattamenti svolti "per ragioni di giustizia, nell´ambito di uffici giudiziari…" (art. 4, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996 ).

A tali trattamenti si applicano al momento solo alcune disposizioni della legge n. 675/1996 specificamente elencate nel comma 2 del citato art. 4, fra le quali non sono compresi né l´art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati), né l´art. 29 (in materia di ricorsi al Garante) della medesima legge.

Pertanto, nei confronti dei trattamenti del tipo in questione non può essere proposto un ricorso ai sensi dell´art. 29, né può essere presentata una previa istanza ai sensi del citato art. 13, essendo solamente possibile sollecitare, attraverso una richiesta o l´invio di una segnalazione o reclamo al Garante, la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in relazione al citato art. 4, comma 2).

Sulla base della documentazione prodotta dall´interessato non emergono, peraltro, ragioni che giustifichino un autonomo intervento di questa Autorità, in quanto le operazioni di trattamento svolte dall´autorità giudiziaria e quelle richieste al competente Ufficio del casellario rientrano nell´ambito di un´attività istruttoria volta ad acquisire elementi di prova e di giudizio rispetto ad una controversia in essere. Tale attività non risulta svolta in modo illegittimo e in contrasto con la normativa sulla protezione dei dati personali.

PER QUESTI MOTIVI:

il Garante dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 28 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli