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Provvedimento del 24 luglio 2003 [1081467]

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[doc. web n. 1081467]

Provvedimento del 24 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Forus Finanziaria S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale in data 28 maggio 2001 aveva ottenuto da Forus Finanziaria S.p.A. (già Santa Barbara S.p.A.) un prestito finalizzato all´acquisto della carta servizi "Be Happy Club", dopo aver pagato anticipatamente le prime sei rate, aveva ricevuto, solo due giorni dopo il predetto versamento anticipato, una comunicazione con la quale la predetta finanziaria lo informava di essere costretta a sospendere con effetto immediato l´erogazione dei servizi connessi alla carta.

Successivamente, in data 11 dicembre 2001, non avendo ricevuto notizia del ripristino dei servizi connessi alla carta, il ricorrente aveva comunicato a Forus Finanziaria S.p.A. la disdetta del contratto ed aveva interrotto i pagamenti. In data 10 marzo 2002 la predetta finanziaria aveva informato il ricorrente che la "richiesta di disdetta non era stata accolta" e che, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, la stessa avrebbe comunicato i dati relativi al ricorrente alle c.d. centrali rischi private.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 il ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e la condanna del titolare del trattamento al risarcimento del danno.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della predetta legge.

L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai diritti riconosciuti dall´art. 13 della medesima legge, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Il ricorso in esame è inammissibile essendo lo stesso sprovvisto di copia dell´istanza rivolta al titolare o al responsabile del trattamento in relazione all´ esercizio dei diritti di cui al citato art. 13, comma 1.

Con nota in data 3 luglio 2003 questa Autorità aveva invitato l´interessato a regolarizzare il ricorso per quanto riguarda la necessità della sottoscrizione autenticata del ricorrente e dell´allegazione della richiesta precedentemente avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

In risposta l´interessato ha trasmesso un nuovo atto di ricorso, con sottoscrizione autenticata, allegando ulteriore documentazione, fra la quale, però, non compare alcun atto che possa qualificarsi quale valido esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della legge n. 675. L´interessato non poi ha fornito alcuna prova del pregiudizio imminente e irreparabile che legittimerebbe la proposizione immediata del ricorso senza attendere i prescritti cinque giorni dalla comunicazione dell´interpello preventivo al titolare.

Non può quindi ritenersi correttamente seguita la procedura prevista dalla legge n. 675 per la presentazione dei ricorsi ex art. 29. La rilevata inammissibilità del ricorso non preclude comunque all´interessato l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 e la successiva proposizione di un ricorso ex art. 29 a questa Autorità nel rispetto della procedura e della tempistica predetta.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 24 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081467
Data
24/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso