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Diritto dell'interessato - Accesso ai dati contenuti in una perizia medico-legale- 22 settembre 2003 [1081790]

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[doc. web. n. 1081790]

Diritti dell´interessato - Accesso ai dati contenuti in una perizia medico-legale-  22 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Luca Leoncini presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

La Fondiaria - SAI S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano, per il tramite di un medico di fiducia, formulata il 26 novembre 2002 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, dati contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico di fiducia della società resistente.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 16 luglio 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società ha risposto con nota anticipata via fax il 24 luglio 2003 sostenendo di aver aderito alle richieste del ricorrente e di aver inviato solo copia di non meglio precisati dati "obiettivi" della perizia, e non anche dei dati personali riportati all´interno di valutazioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

Il riscontro che sarebbe stato effettuato in relazione a non meglio identificati dati "obiettivi", comunicati per il tramite del medico indicato dal ricorrente, non ha riguardato tutti i dati personali contenuti all´interno della perizia, non avendo interessato per espressa ammissione di parte resistente i dati personali contenuti all´interno di eventuali valutazioni e giudizi formulati dal perito.

Le perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo comprendono dati personali dell´interessato sia nella parte nella quale sono riportati dati identificativi dello stesso, nonché riscontri di visite mediche e di cd. esami obiettivi (informazioni che, nel caso di specie, sembrano essere state già comunicate al ricorrente), sia nella parte che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario.

Si tratta di informazioni personali comunque riferite all´interessato che devono essere considerate "dati personali", secondo l´ampia definizione di tale termine, accolta dall´art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675/1996, e che ricadono quindi nel campo di applicazione della medesima legge.

La richiesta dell´interessato di accedere a tali dati è quindi legittima. Il titolare del trattamento (che in relazione alla richiesta di accesso non ha peraltro operato alcun riferimento alla disposizione di cui all´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675 che prevede in specifiche ipotesi il differimento del diritto stesso) dovrà quindi consentire l´accesso ai dati personali dell´interessato contenuti nella perizia, e che non sono stati già messi a disposizione del ricorrente, entro un termine che appare congruo fissare al 31 ottobre 2003 e secondo la modalità già seguita. L´accesso riguarda le sole informazioni di carattere personale e non anche possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o procedimentale eventualmente espresse in sede di consulenza. Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in relazione ai dati già comunicati.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari alla metà (125 euro) a carico di Fondiaria-SAI S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, all´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali già comunicati dalla resistente;

b) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in relazione alla richiesta di accedere agli altri dati personali contenuti nella perizia in questione e ordina al titolare del trattamento di corrispondere a tale richiesta entro il 31 ottobre 2003, dando conferma di tale adempimento, entro la stessa data, all´interessato e a questa Autorità;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto per metà a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli