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Diritti dell'interessato - Accesso ai dati: completo riscontro dei dati detenuti - 25 settembre 2003 [1081982]

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[doc. web. n. 1081982]

Diritti dell´interessato - Accesso ai dati: completo riscontro dei dati detenuti - 25 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Vittoria Dieli

nei confronti di

Fastweb S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, titolare di un contratto di abbonamento con Fastweb, sottoscritto in data 30 novembre 2001, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata in data 23 maggio 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei propri dati personali e di conoscerne l´origine, nonché di essere informata sulle modalità del "processo di elaborazione ai fini della fatturazione in generale"e di alcune fatture specificamente indicate.

Nel ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata, specificando di non aver ricevuto riscontro a tale istanza, ha ribadito le proprie richieste, con particolare riferimento al trattamento dei dati riferito ai servizi aggiuntivi "Video Rec", "Stream"e "Rai Click". Ha, altresì, lamentato l´asserita violazione di diverse disposizioni della legge n. 675/1996 (artt. 7, 9, 10 e 11).

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 28 luglio 2003, fornendo indicazioni in merito all´origine dei dati, alle modalità e finalità del trattamento e agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, dichiarando inoltre che:

  • "diversamente da quanto evidenziato dalla Sig.a Dieli, Fastweb ha risposto all´istanza presentata in data 23 maggio 2003, comunicando che Fastweb stessa deteneva i dati personali della Sig.a Dieli a seguito della sottoscrizione da parte della stessa di un contratto d´abbonamento";
  • il contratto d´abbonamento sottoscritto dalla Sig.a Dieli, e la stessa informativa allegata al contratto stesso, "illustrano chiaramente le modalità del trattamento a cui sono sottoposti i dati conferiti in occasione della stipula contrattuale";
  • il trattamento dei dati da parte di Fastweb avviene "con l´esclusivo scopo di effettuare le attività connesse all´oggetto del contratto, ovvero la registrazione dei consumi telefonici e televisivi della cliente e l´invio della bolletta telefonica, unitamente alla descrizione delle informazioni commerciali attinenti i servizi fruiti, così come previsto dal d.lg. 171/98 e dalla l. 675/96";
  • che la ricorrente "non solo ha aderito su richiesta telefonica/telematica ai servizi opzionali Fastweb (Raiclick-e.Bismedia)", così come previsto dal contratto stipulato, "ma ne ha anche largamente fruito, maturando bollette insolute, per oltre 1.129 euro, avendo goduto, oltre che dei normali servizi telefonici, anche della visione di oltre 100 film in modalità Video on Demand"(di cui è stato fornito specifico elenco).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società che fornisce servizi telefonici e televisivi in relazione ad un contratto d´abbonamento sottoscritto dalla ricorrente.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione alla richiesta di conoscere le "modalità del processo di elaborazione" delle fatture commerciali, trattandosi di richiesta che per il modo specifico con cui è formulata non rientra tra quelle specificamente previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, le sole per le quali sia possibile proporre ricorso ai sensi dell´art. 29 della medesima legge.

Va poi dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati personali della ricorrente in forma intelligibile (limitatamente ai dati già comunicati) e la conoscenza dell´origine dei dati stessi, istanza, quest´ultima, rispetto alla quale è stato fornito specifico riscontro.

Il ricorso deve essere invece accolto parzialmente per quanto concerne la richiesta dell´interessata di accedere in modo intelligibile a tutti i dati personali che la riguardano.

Il titolare del trattamento non ha, infatti, fornito un riscontro completo a tale istanza, limitandosi a fornire alcune indicazioni di carattere generale ed a mettere a disposizione alcuni tipi di dati (elenchi di film visionati).

La società resistente dovrà, pertanto, entro un termine che appare congruo fissare al 31 ottobre 2003, integrare i riscontri già forniti estrapolando tutti i dati relativi all´interessata comunque detenuti e comunicandoli alla stessa in modo intelligibile. Ciò con riferimento anche a dati ed informazioni personali in passato eventualmente già portati a conoscenza della ricorrente in relazione al rapporto contrattuale in essere.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso per la parte riguardante la richiesta di conoscere le modalità del processo di elaborazione delle fatture commerciali;

b) accoglie in parte il ricorso, nelle forme e nei termini di cui in motivazione, in riferimento alla richiesta dell´interessata di conoscere in modo intelligibile tutti i dati personali che la riguardano ed ordina a Fastweb S.p.A. di corrispondere a tale richiesta entro il 31 ottobre 2003, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità ed all´interessata entro la stessa data;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per quanto concerne le richieste di accesso e di conoscere l´origine dei dati, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 25 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli