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Procedimento relativo ai ricorsi - Riesame delle decisioni del Garante - 2 agosto 2001 [1082218]

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[doc web n. 1082218]

Procedimento relativo ai ricorsi - Riesame delle decisioni del Garante - 2 agosto 2001

Una volta adottata la decisione di cui all´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, il riesame compete unicamente al tribunale ordinario eventualmente investito con l´opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

Roma, 2 agosto 2001
Prot. n. ...

Avv.ti XY e XZ


Oggetto: provvedimento del 19 settembre 2000 su ricorso WZ/KZ S.p.a. Liquidazione spese e diritti inerenti ai ricorsi (artt. 29 legge n. 675/1996 e 20 d.P.R. n. 501/1998).

Si fa riferimento alla nota del 25 giugno u.s. relativa alla precedente richiesta con la quale le SS.VV. avevano chiesto la modifica della decisione del Garante del 19 settembre 2000, con riguardo alla determinazione delle spese e dei diritti inerenti al ricorso a suo tempo presentato dalla sig.a WZ.

In proposito, si informa che a tale richiesta non era stato dato corso attesa la sua improponibilità, essendo precluso al Garante il riesame delle decisioni adottate sui ricorsi, nei termini prospettati dalla Vs. richiesta.

Una volta adottata la decisione di cui all´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, tale riesame compete, come è noto, unicamente al tribunale ordinario eventualmente investito con l´opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

La Vs. richiesta non assumeva rilievo neanche ai fini dell´eventuale applicazione dell´art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998, che disciplina un particolare "incidente di esecuzione" nel quale l´Autorità può prendere in esame solo questioni concernenti difficoltà o contestazioni riguardo a modalità esecutive della decisione del Garante, e non anche riesaminare il merito o punti della decisione, tra cui quello della rideterminazione delle spese e dei diritti inerenti al ricorso.

È doveroso poi far presente che l´ammontare -contenuto- delle spese e dei diritti determinati nel caso di specie (non diversamente per gli altri ricorsi sinora esaminati dal Garante) non è certamente espressivo di una sottovalutazione della qualità e quantità del qualificato lavoro di assistenza svolto in favore delle parti. E´ piuttosto conforme ad una scelta di fondo della legge che ha inteso anzitutto agevolare la presentazione delle richieste inerenti ai diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675 senza particolari formalità ed anche verbalmente, direttamente dalle persone cui si riferiscono i dati, e senza necessità di conferire per scritto delega o procura a persone fisiche, associazioni o legali.

Analoga snellezza è stata prevista per la procedura relativa ai ricorsi, che possono essere presentati personalmente e che sono decisi prontamente nel quadro di un procedimento ispirato a semplicità e speditezza.

Per simmetria, il Garante ha impresso una particolare connotazione a tale procedura, sia nello stabilire il ridotto ammontare dei diritti di segreteria da versare all´atto del deposito dei ricorsi, sia nel determinare caso per caso le spese del procedimento, determinazione che si è sempre attestata -non solo nel caso seguito dalle SS.VV.- su somme di contenuto ammontare.

Va peraltro considerato che per quanto attiene strettamente alla liquidazione delle spese, il Garante, in conformità a quanto previsto dall´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, può determinare "in misura forfettaria" l´ammontare delle sole spese inerenti ai ricorsi, comprensive dei diritti di segreteria versati, e non procede, invece, alla liquidazione di onorari ed altre indennità spettanti all´eventuale procuratore speciale nominato dall´interessato (né, tantomeno, liquida somme relative all´IVA e al contributo previdenziale integrativo considerate invece in ambito giudiziario).

È appena il caso di aggiungere, in conclusione, che la decisione del Garante adottata sui ricorsi non preclude in alcun modo il diritto dell´interessato di rivolgersi al giudice ordinario in relazione ad eventuali profili risarcitori derivanti dalla violazione del diritto della personalità dell´interessato, aspetto per il quale la legge non ha attribuito come è noto competenze al Garante.

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1082218
Data
02/08/01

Tipologie

Decisione su ricorso