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Precedimento relativo ai ricorsi - Offerte commerciali di un istituto di credito: soddisfatte le richieste dell'interessato - 29 ottobre 2003[1082590]

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[doc. web. n. 1082590]

Precedimento relativo ai ricorsi - Offerte commerciali di un istituto di credito: soddisfatte le richieste dell´interessato - 29 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Riccardo Ferrara

nei confronti di

Clarima S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

A seguito dell´invio non richiesto, per posta ordinaria, di un´offerta commerciale relativa ad una carta di credito promossa da Clarima S.p.A., il ricorrente espone di non aver ricevuto alcun riscontro a due istanze, formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di tale società e di Consodata S.p.A. (indicata quale responsabile del trattamento), con le quali aveva chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, di conoscere l´origine degli stessi, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. Con tali istanze il ricorrente aveva inoltre chiesto la cancellazione dei dati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato -nel segnalare che l´istanza inviata a Consodata S.p.A era stata restituita al mittente causa trasferimento della stessa- ha ribadito le proprie richieste unicamente nei confronti di Clarima S.p.A. ed ha chiesto di porre a carico di quest´ultima le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Clarima S.p.A., con nota anticipata via fax il 10 ottobre 2003, ha fornito indicazioni in ordine alla logica e alle finalità del trattamento, dichiarando anche di:

  • effettuare "campagne di marketing diretto, relative a proprie carte di credito, avvalendosi della collaborazione di Consodata S.p.A. (…)", responsabile del trattamento, di cui ha indicato l´attuale sede;
  • essere titolare del trattamento e di aver designato anche un altro responsabile interno.

Nel riscontro la resistente ha inoltre sostenuto che:

  • "Consodata, per conto di Clarima, estrae i dati anagrafici di potenziali clienti da liste pubbliche (ad es. elenchi telefonici)";
  • "ad alcuni di tali soggetti, Consodata invia per conto di Clarima S.p.A. un´offerta commerciale relativa alla carta di credito emessa da quest´ultima";
  • "solo se il destinatario di tale campagna pubblicitaria sottoscrive il modulo di richiesta della carta di credito contenuto nella missiva, autorizzando anche il trattamento dei propri dati personali" Clarima inserisce "i dati comunicati dal richiedente nel proprio data base clienti";
  • nel caso di specie "Clarima ha ricevuto da Consodata" i dati anagrafici riferiti al ricorrente "ottenuti attraverso le liste telefoniche da Consodata S.p.A.";
  • "gli unici dati personali (…) trattati da Clarima" riferiti al ricorrente "sono stati il suo nome, cognome e indirizzo, per l´invio della citata offerta commerciale attraverso Consodata S.p.A.";
  • "Clarima non detiene o tratta più direttamente alcun dato personale (…)" riferito all´interessato "per finalità di promozione o di informazione commerciale»;
  • Consodata S.p.A. è stata informata affinché i dati personali del ricorrente "non siano più oggetto di tale genere di trattamento".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato per fini promozionali e commerciali da un istituto di credito.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento alla richiesta dell´interessato di conoscere i dati personali che lo riguardano, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, nonchè gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. La società resistente ha infatti fornito in ordine a tali richieste un riscontro idoneo.

Con riferimento alla richiesta volta ad ottenere l´eventuale cancellazione di dati personali, analogamente va dichiarato non luogo a provvedere, avendo la società resistente affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di non detenere più alcun dato personale riferito all´interessato.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Clarima S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, all´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


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