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Provvedimento del 19 novembre 2003 [1083139]

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[doc. web.n. 1083139]

Provvedimento del 19 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Codo

nei confronti di

Agenzia Viaggi Gemini S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, già dipendente di Agenzia Viaggi Gemini S.p.A., ha proposto in data 6 ottobre 2003 un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della loro origine e delle modalità di trattamento, nonché di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, opponendosi al loro ulteriore trattamento.

Il giorno successivo, il ricorrente ha inoltrato ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 a questa Autorità, richiamando l´istanza avanzata ex art. 13 alla resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il d.P.R. 31/3/1998, n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19 d.P.R. n. 501/1998) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della medesima legge.

Il ricorrente non ha osservato il termine previsto dall´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996, ai sensi del quale "il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile".

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha inviato alla resistente la richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (cui si fa riferimento nell´atto di ricorso) in data 6 ottobre 2003, ed ha poi proposto il ricorso ex art. 29 della medesima legge il 7 ottobre 2003 (l´atto è pervenuto a questa Autorità l´8 ottobre 2003). L´inoltro del ricorso (recante peraltro richieste che esulano dalla competenza dell´Autorità) è avvenuto quindi prima che, a norma del predetto art. 29, comma 2, decorressero i previsti cinque giorni e senza che fosse dimostrato, ai fini di una legittima proposizione immediata del ricorso al Garante, che il decorso integrale del predetto termine avrebbe esposto taluno ad un pregiudizio imminente e irreparabile (circostanza, quest´ultima, di cui non vi è alcuna prova nella documentazione in atti).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083139
Data
19/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso