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Provvedimento del 29 dicembre 2003 [1085680]

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[doc. web n. 1085680]

Provvedimento del 29 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Luigi Tenuzzo

nei confronti di

Banca BNL Investimenti S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, intestatario di alcune quote di fondi comuni di investimento sottoscritti nel mese di febbraio 2000 presso BNL Gestioni SGR S.p.A. -in qualità di intermediario del gruppo bancario BNL, cui è affidata la gestione del risparmio- afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una richiesta formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di Banca BNL Investimenti S.p.A. (già BNL Investimenti SIM), ed a varie altre istanze, formulate, sia pure in modo generico e senza specifico riferimento all´esercizio dei diritti di cui al predetto art. 13, nei riguardi del medesimo istituto di credito e di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (capogruppo dell´omonimo gruppo bancario).

Con la predetta richiesta il ricorrente aveva chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano relativi alla "genesi" ed all´"instaurazione" del rapporto contrattuale con la banca, alla determinazione del "profilo di rischio" ed alle "verifiche di adeguatezza e conflitto di interessi effettuate in occasione di ogni operazione (…)" realizzata per il tramite della banca stessa, nonché la logica e le finalità del trattamento dei medesimi dati personali.

Nel ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Banca BNL Investimenti S.p.A., con nota anticipata via fax il 27 novembre 2003, ha fornito alcune informazioni in ordine alla gestione degli investimenti dei clienti del gruppo bancario BNL, sostenendo che:

  • "del medesimo gruppo fa parte anche BNL Gestioni SGR (…), intermediario che cura la gestione del risparmio di quanti si affidano al gruppo BNL";
  • "in questo contesto" Banca BNL Investimenti S.p.A. ha svolto a favore del ricorrente "i servizi di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini relativamente a strumenti finanziari" previsti dall´art. 1 del d.lg. n. 24 febbraio 1998, n. 58;
  • il rapporto bancario con l´interessato "ha avuto origine a seguito dell´ingresso nell´organizzazione di vendita di BNL Investimenti del sig. Federico, il quale curava i rapporti" con il ricorrente "in qualità di dipendente" di BNL S.p.A.;
  • a seguito del "passaggio del sig. Federico" a Banca BNL Investimenti S.p.A. "quest´ultima ha iniziato a trattare i dati" del ricorrente "per i medesimi fini e con le stesse logiche che presiedevano al trattamento operato dalla capogruppo";
  • i dati in questione sono "esclusivamente" gli investimenti effettuati dal ricorrente "presso BNL Gestioni SGR e il suo recapito, il numero di telefono e le coordinate bancarie";
  • tali dati "sono stati trattati (…) al solo scopo di svolgere il servizio di investimento" di cui all´art. 1 del d.lg. n. 58/1998;
  • il ricorrente era a conoscenza del fatto che "i suoi rapporti con BNL Gestioni SGR non transitavano più da BNL S.p.A., ma da BNL Investimenti, (…) attraverso la medesima persona (…) del sig. Federico (…) quale promotore finanziario" di quest´ultima, come si evince dall´ordine sottoscritto dallo stesso ricorrente (di cui viene allegata copia);
  • la continuità del rapporto dell´interessato con il predetto promotore finanziario "ha fatto venire meno la necessità che BNL Investimenti acquisisse dati sui profili di rischio dell´investitore fin quando il cliente non manifestasse (…) l´intenzione di mutarli";
  • tale circostanza non si è peraltro verificata "dal momento che, nel periodo in cui il rapporto è transitato da BNL Investimenti (…)", il ricorrente "ha posto in essere solo due operazioni (…)" nel marzo 2001 e nel gennaio 2003.

Con nota inviata via fax il 4 dicembre 2003, il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto dei riscontri ricevuti, ha ribadito le proprie richieste.

Nel corso dell´audizione che si è svolta il 5 dicembre 2003, il titolare del trattamento ha nuovamente sostenuto che il trattamento dei dati personali dell´interessato all´interno del gruppo BNL sarebbe stato effettuato in modo legittimo, secondo quanto disposto dall´art. 20, comma 1, lett. h), della legge n. 675/1996, dichiarandosi comunque disponibile a verificare l´esistenza di ulteriori dati personali dell´interessato ed eventualmente ad integrare il riscontro già fornito.

Con nota anticipata via fax il 12 dicembre 2003, la resistente ha quindi trasmesso un´"ulteriore documentazione riferita ai dati" del ricorrente ed ha precisato, altresì, che la banca "non è in possesso di altre informazioni relative al ricorrente".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto nell´ambito di un gruppo bancario con particolare riguardo alle informazioni relative ad investimenti dell´interessato.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito nel corso del procedimento un idoneo riscontro a tutte le richieste formulate dall´interessato, mettendo in particolare a disposizione dello stesso le informazioni personali relative ad alcune quote di fondi comuni di investimento ed alle relative operazioni.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n.  501/1998;

b) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Banca BNL Investimenti S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085680
Data
29/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso