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Provvedimento del 25 maggio 2004 [1098726]

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[doc. web n. 1098726]

Provvedimento del 25 maggio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Claudia Matarazzo, rappresentata e difesa dall´avv. Maria Di Massa presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Hachette Rusconi S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare l´invio al proprio domicilio di un invito ad abbonarsi alla rivista "Elle Decor" di cui la resistente è editrice, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati che la riguardano, di comunicare in forma intelligibile gli stessi e la loro origine, le modalità, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. L´interessata aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati trattati.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice l´interessata ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 8 aprile 2004, ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di materiale pubblicitario al domicilio della ricorrente.

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione in atti è emerso che il titolare del trattamento, cui l´invito ad aderire è stato inoltrato sia a mezzo posta prioritaria, sia con raccomandata a/r (che risulta pervenuta in data 19 aprile 2004), ha omesso di fornire il doveroso riscontro alle richieste legittimamente proposte dall´interessata.

Il titolare del trattamento dovrà dare idoneo riscontro a tutte le predette richieste della ricorrente, entro il 30 giugno 2004, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento e tenendo presente che il mancato rispetto di quanto statuito con la presente decisione è sanzionato penalmente (art. 170 del Codice).

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della società resistente è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di fornire idoneo riscontro alle richieste della ricorrente entro il 30 giugno 2004, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico di Hachette Rusconi S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 25 maggio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1098726
Data
25/05/04

Tipologie

Decisione su ricorso