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Provvedimento del 12 ottobre 2004 [1101887]

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[doc. web n. 1101887]

Provvedimento del 12 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato di Stefano Gandolfo

nei confronti di

Unione democratici per l´Europa-Udeur rappresentata e difesa dal´avv. Fabrizio Criscuolo presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio di propaganda elettorale non richiesto inviato a firma del portavoce nazionale di Alleanza popolare-Udeur, ha inviato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine, nonché di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e del rappresentante designato nel territorio dello Stato, le modalità, le finalità e la logica del trattamento. Con la medesima istanza, si è altresì opposto al trattamento dei dati che lo riguardano per fini di invio di materiale pubblicitario, chiedendo anche di informare in ordine a tali richieste i soggetti ai quali i dati erano stati comunicati.

L´interessato ha ricevuto una risposta con la quale la resistente, nel porgere le scuse per quanto accaduto, allegava copia di una lettera con la quale Akron business technologies s.r.l. dichiarava di non detenere alcun dato personale relativo all´interessato.

Ritenendo inidoneo tale riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice ribadendo le proprie istanze e chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 luglio 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente, con due note anticipate via fax il 28 luglio e il 17 settembre 2004 e nell´audizione del 21 settembre 2004, ha sostenuto:

  • di non essere "titolare del trattamento dei dati personali impiegati nella operazione di propaganda elettorale svolta mediante il servizio di mailing". Ciò, in quanto "la tenuta delle banche dati ed il trattamento degli stessi attraverso la gestione del servizio di posta elettronica (ricollegato al dominio della associazione odierna resistente), sono stati demandati esclusivamente alla" Akron business technologies s.r.l., la quale avrebbe dovuto inoltrare messaggi di promozione elettorale solo a "destinatari consenzienti";
  • di non avere mai avuto accesso ai dati trattati da tale società la quale, peraltro, non avrebbe rinvenuto i dati personali del ricorrente nei propri archivi.

Con fax del 17 settembre 2004, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato.

Unione democratici per l´Europa-Udeur, in nome della quale sono stati inviati i messaggi di posta elettronica come quello contestato nel caso di specie, è il titolare del corrispondente trattamento dei dati personali. È, infatti, la formazione politica stessa ad aver assunto le decisioni di fondo sulle finalità e le modalità del trattamento di dati personali relativi ad indirizzi di posta elettronica, convenendo con la Akron business technologies s.r.l. l´invio nel proprio interesse, in una certa fase temporale, di un determinato numero di messaggi di propaganda politica (artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice). La circostanza secondo la quale la società avrebbe dovuto utilizzare solo indirizzi relativi a destinatari consenzienti è appunto espressione delle determinazioni che spettano al titolare del trattamento; attesta poi un doveroso scrupolo della resistente e potrebbe anche avere eventuale rilievo nei successivi rapporti con la società. La medesima circostanza non incide, però, sul ruolo della resistente che era, e rimane malgrado l´asserita inosservanza di precise istruzioni, quello del titolare del trattamento.

Unione democratici per l´Europa-Udeur ha unicamente dichiarato (con dichiarazioni della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver trattato direttamente i dati personali del ricorrente, allegando una lettera della Akron business technologies s.r.l. La società ha invece asserito di non aver rinvenuto dati personali del ricorrente e di non poter spiegare l´accaduto se non in virtù di un ipotizzato, e non meglio precisato, disguido; ciò, malgrado il ricorrente avesse documentato specificamente l´invio dell´e-mail risalente a pochi giorni prima, nonché alcuni dettagli inerenti la provenienza e altri aspetti tecnici del messaggio stesso.

Il ricorso va accolto parzialmente.

Avvalendosi del materiale documentale fornito dal ricorrente e di quanto potrà acquisire dalla predetta società, la formazione politica resistente dovrà fornire un idoneo riscontro alle richieste concernenti gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento e del rappresentante designato sul territorio dello Stato, l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, entro un termine che appare congruo stabilire al 31 dicembre 2004, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro lo stesso termine.

Deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle istanze concernenti gli estremi identificativi del titolare del trattamento, l´opposizione al trattamento, dovendosi ritenere il riscontro adeguato alla luce delle considerazioni premesse.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la residua istanza relativa alla trasmissione delle richieste, formulate alla resistente, ai soggetti eventualmente destinatari dei dati, che non è riconducibile ai diritti di cui all´art. 7 del Codice (il quale prevede il diverso diritto di ottenere un´attestazione che determinate operazioni sono state portate a conoscenza di terzi, operazioni che peraltro riguardano la cancellazione o il blocco o altre misure che non sono state sollecitate, nel caso di specie, dall´interessato).

L´Autorità si riserva di instaurare con distinto provvedimento un autonomo procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento effettuato anche in relazione a quanto previsto nel provvedimento a carattere generale adottato dal Garante il 12 febbraio 2004 "Privacy e propaganda elettorale. Decalogo elettorale" (pubblicato sul sito dell´Autorità www.garanteprivacy.it) e alla presenza di un´idonea informativa.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico di Unione democratici per l´Europa- Udeur, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri forniti dalla resistente prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alle richieste concernenti gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento e del rappresentante designato sul territorio dello Stato, l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, e ordina alla resistente di adempiervi nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle istanze concernenti gli estremi identificativi del titolare del trattamento e l´opposizione al trattamento;

c) dichiara inammissibile l´ulteriore istanza relativa ai terzi destinatari dei dati;

d) determina nella misura forfettaria di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 ottobre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1101887
Data
12/10/04

Tipologie

Decisione su ricorso