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Provvedimento del 7 ottobre 2004 [1102334]

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[doc. web n. 1102334]

Provvedimento del 7 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Pasquale Rinaldi

nei confronti di

Alberto Rana, rappresentato e difeso dall´avvocato Ortis Pellizzer, presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata nei confronti di Alberto Rana ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (volto a pubblicizzare un agriturismo di cui lo stesso è titolare), ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l´origine degli stessi, nonché la logica, le finalità e le modalità del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Con la medesima istanza si è anche opposto all´ulteriore trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione.

Il resistente aveva fornito riscontro al ricorrente, comunicando di avere cancellato l´indirizzo e-mail in questione ed assicurando che lo stesso non era stato comunicato ad alcuno ed era stato utilizzato esclusivamente per l´invio del citato messaggio pubblicitario.

Ritenendo insufficiente il riscontro, il ricorrente ha riproposto le sue istanze con ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, chiedendo anche di porre a carico del resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 luglio 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, il resistente ha risposto con note datate 23 e 27 luglio 2004 con le quali ha dichiarato di essere il titolare del trattamento effettuato presso l´impresa individuale "Poggio del sole", di cui sarebbe anche unico "incaricato"; ha specificato poi l´origine dell´indirizzo e-mail (unico dato relativo al ricorrente di cui è stato in possesso e che sarebbe "giunto per errore" nella sua casella di posta elettronica). Nelle stesse comunicazioni sono state fornite indicazioni anche in ordine a logica, finalità e modalità del trattamento.

Il resistente ha svolto ulteriori deduzioni inerenti alla circostanza che gli ospiti dell´agriturismo devono fornire le proprie generalità in occasione dell´alloggio, in ottemperanza al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L´indirizzo di posta elettronica sarebbe stato utilizzato in buona fede in quanto ritenuto appartenente ad un proprio cliente; ciò, sarebbe a suo avviso conforme a quanto previsto dall´art. 130, comma 4, del Codice a proposito di comunicazioni indesiderate. Il resistente ha quindi confermato di distruggere immediatamente l´indirizzo, come già anticipato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica.

Il resistente ha fatto un riferimento al consenso manifestato dagli ospiti, ma ha anche svolto varie deduzioni parzialmente contraddittorie, concernenti il corretto utilizzo dei dati relativi a clienti che alloggiano presso un agriturismo.

Contrariamente a quanto indirettamente postulato dal resistente, deve rilevarsi che l´obbligo per il gestore di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive di identificare gli ospiti nei casi previsti dalla legge per finalità di pubblica sicurezza (art. 109 r.d. 18 giugno 1931, n. 773) non conferisce il diritto di utilizzare lecitamente i corrispondenti dati personali -tra i quali non figura l´indirizzo di posta elettronica- per altre finalità con essa compatibili, senza il libero consenso manifestato dall´interessato sulla base dell´informativa che va comunque ad esso fornita in riferimento a tutte le finalità del trattamento (artt. 13 e 23 del Codice).

Questo principio opera anche per l´utilizzazione a fini pubblicitari di indirizzi di posta elettronica, che non è anch´essa consentita in assenza del previo consenso informato (art. 130, comma 2, del Codice).

Risultano parimenti erronee le deduzioni del resistente concernenti la possibilità di ritenere presunto il consenso nel solo fatto che l´interessato ha fornito l´indirizzo di posta elettronica in occasione di un precedente soggiorno nella struttura -peraltro non provato nella fattispecie -.

L´art. 130, comma 4, del Codice non risultava infatti comunque applicabile nel caso di specie. In base a tale disposizione il titolare del trattamento, nel quadro della vendita diretta di propri prodotti o servizi (deve trattarsi di servizi analoghi a quelli forniti all´interessato che abbia messo a disposizione direttamente del medesimo titolare le proprie coordinate di posta elettronica in occasione di una precedente vendita), può utilizzare le coordinate medesime senza un consenso specifico solo se l´interessato è stato adeguatamente informato del loro possibile uso a scopi di vendita diretta, in modo chiaro e distinto, e posto agevolmente in condizione di rifiutare tale uso sia inizialmente, sia in occasione delle successive comunicazioni del titolare che devono informare anch´esse l´interessato riguardo a tale diritto di opposizione (art. 130, comma 4, del Codice).

Di tali presupposti -nelle missive in atti- non v´è alcuna traccia, per cui la disposizione in questione non può essere legittimamente invocata nel caso di specie.

Il resistente ha però fornito, sotto un altro profilo, un sufficiente riscontro alle richieste formulate dal ricorrente, asserendo che si è trattato, in realtà, di un errore, non meglio spiegato, ma in virtù del quale il resistente stesso credeva comunque di utilizzare lecitamente un dato personale relativo ad un proprio cliente.

Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), e di quelle concernenti l´attestata cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Alberto Rana, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri forniti dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico del resistente, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 ottobre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1102334
Data
07/10/04

Tipologie

Decisione su ricorso