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Pubblica amministrazione - Schemi di convenzioni e di decreto per la riscossione delle tasse automobilistiche - 18 dicembre 1998 [1108690]

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[doc. web n. 1108690]

Pubblica amministrazione - Schemi di convenzioni e di decreto per la riscossione delle tasse automobilistiche - 18 dicembre 1998

Questa Autorità segnala al Ministero delle finanze, la necessità di individuare, negli schemi di convenzione e di decreto concernenti la riscossione delle tasse automobilistiche, precise cautele logiche, organizzative, che i singoli tabaccai dovranno in ogni caso osservare per assicurare al contribuente la piena riservatezza dei dati da lui forniti.


Roma, 18 dicembre 1998

On.le Vincenzo Visco
Ministro delle finanze
Viale Europa, 242
00144 Roma

OGGETTO: Schemi di convenzioni e di d.P.C.M. previsti dall´articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per la riscossione delle tasse automobilistiche. Richiesta di parere ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996

Gli schemi di convenzione e di decreto in oggetto riguardano lo svolgimento di alcuni servizi connessi alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte, rispettivamente, dei concessionari regionali e dei tabaccai.

Com´è noto, l´art. 17, comma 10, della legge n. 449/1997 demanda, a decorrere dal 1 gennaio 1999, la riscossione ed altre attività relative alle tasse automobilistiche alle regioni a statuto ordinario, che possono svolgerle secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, sul quale questa Autorità ha già espresso il proprio parere con nota n. 6481 dell´8 ottobre scorso.

Il d.m. n. 418/1998, che ha recepito diverse osservazioni formulate dal Garante, ha stabilito anche le regole per la configurazione degli archivi automobilistici e per le relative procedure di collegamento, anche se alcuni profili sostanziali potranno essere concretamente valutati solo in base agli altri atti che dovranno essere emanati (in particolare, il protocollo d´intesa tra le regioni e l´Amministrazione finanziaria, nonché il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate di codesto Ministero: v. artt. 5, commi 1 e 2, e 6, comma 8, del d.m.).

La citata legge n. 449/1997 prevede inoltre che:

  • le regioni possono affidare a terzi una parte dei predetti servizi con apposita convenzione secondo lo schema-tipo da approvare con decreto dell´Amministrazione finanziaria (art. 17, comma 10);
  • i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all´apposita convenzione tipo da approvare sempre con decreto delle finanze, nella quale sono stabilite le modalità di collegamento telematico con il concessionario regionale della riscossione; si demanda poi ad un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri il compito di disciplinare in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni (art. 17, commi 11 e 12).

Con riferimento a tali schemi e ai relativi allegati tecnici, è sufficiente richiamare le considerazioni già esposte in ordine allo schema di convenzione per lo svolgimento di determinate attività relative sempre alle tasse automobilistiche da parte delle Poste Italiane S.p.A.. I principi ivi indicati, che devono ritenersi applicabili sia per quanto riguarda le attività di codesta Amministrazione e delle regioni, sia per quanto concerne le attività dei concessionari regionali e dei tabaccai, sono stati comunque già, in tutto o in parte, recepiti negli schemi in esame.

In particolare, come nel caso delle Poste Italiane S.p.A., dagli schemi in oggetto emerge che:

  • i predetti soggetti opereranno in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali e potranno utilizzarli per i soli fini stabiliti dalla normativa e dalle convenzioni di riferimento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675/1996 (procedendo, in particolare, all´eventuale designazione dei "responsabili del trattamento", all´individuazione delle persone incaricate di effettuare le operazioni relative ai dati e all´adozione di adeguate misure di custodia e di controllo delle informazioni acquisite);
  • gli stessi soggetti non dovranno richiedere il consenso degli interessati per trattare i dati, potendo applicare gli artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996 (adempimento di obblighi normativi).

Potrebbero però sorgere alcuni dubbi in relazione allo schema di convenzione relativo ai concessionari regionali, che sembrerebbero invece operare in qualità di "responsabili del trattamento" anziché come autonomi titolari. Questo perché nello schema non è prevista la parte sull´utilizzo dei dati per le finalità stabilite nella convenzione e sul rispetto della legge n. 675 (v. art. 4), mentre si specifica che: "Il soggetto convenzionato riscuote le tasse automobilistiche per conto della Regione affidataria" (v. art. 5). Si ricorda quindi che, qualora si intenda considerare il concessionario del servizio come un collaboratore esterno dell´amministrazione regionale anziché come un autonomo titolare, occorre procedere alla sua nomina per iscritto come "responsabile del trattamento" ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996 (tale nomina potrebbe essere contenuta in un articolo della convenzione o in un successivo atto della regione).

Per ciò che attiene allo svolgimento dell´attività di riscossione da parte dei tabaccai, gli schemi di convenzione e di d.P.C.M. prevedono disposizioni pressoché identiche. La convenzione e il decreto dispongono, rispettivamente all´art. 5 e all´art. 3, che il sistema informatico istituito presso ogni tabaccaio e collegato per via telematica agli archivi delle tasse automobilistiche (previsti dal citato d.m. n. 418 del 1998), deve "garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi", nonché "utilizzare i dati per i soli fini stabiliti dalla normativa richiamata nelle premesse e nel rispetto della tutela della privacy a norma della legge 31 dicembre 1996, n. 675" (sarebbe opportuno sostituire le parole "della privacy" con "dei dati personali" e, alla fine della frase, aggiungere l´inciso: "e successive modificazioni", in considerazione delle integrazioni e delle correzioni che potranno essere apportate in materia dagli emanandi decreti legislativi).

Va però rilevato che, rispetto ad altri soggetti privati affidatari di determinati compiti in materia fiscale (come le poste e le banche, che hanno strutture ben articolate nel territorio nazionale con dipendenti già tenuti al segreto d´ufficio o professionale), nel caso dei tabaccai occorre porre maggiore attenzione ai particolari accorgimenti che dovranno essere adottati per garantire la segretezza delle informazioni personali raccolte frammentariamente, a livello locale, dai singoli titolari degli esercizi commerciali e dai loro dipendenti o collaboratori. Pertanto, questa Autorità segnala l´assoluta necessità di individuare, negli schemi di convenzione e di decreto, in aggiunta ai principi generali poc´anzi citati, precise cautele logiche, organizzative e fisiche, oltre a quelle già previste per le interconnessioni telematiche, che i singoli tabaccai dovranno in ogni caso osservare per assicurare al contribuente la piena riservatezza dei dati da lui forniti (ad esempio, in ordine alla conservazione dei bollettini per il pagamento della tassa). L´affidamento ai tabaccai dei compiti previsti può ritenersi corretto solo in base a queste precise cautele.

Per quanto riguarda infine gli allegati tecnici (manca però quello richiamato dallo schema di d.P.C.M., forse perché identico all´allegato dello schema di convenzione tipo), è opportuno rimandare alle osservazioni già formulate riguardo a tali aspetti nel parere sulla convenzione con le Poste Italiane S.p.A., fermo restando, in termini più generali, il rispetto dei principi fissati in materia di sicurezza dei dati personali dall´art. 15 della legge n. 675/1996.

Questa Autorità resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, collaborazione.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
1108690
Data
18/12/98

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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