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Procedimento relativo ai ricorsi -Registrazione di conversazione telefonica - 12 luglio 2000 [1113769]

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[doc. web. n. 1113769]

Procedimento relativo ai ricorsi - Registrazione di conversazione telefonica - 12 luglio 2000

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal Sig. ......nei confronti del Sig. ......;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni in atti formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del Segretario generale;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, dottore commercialista, ha fatto presente che nel gennaio 1999 la ….. s.r.l. ha prodotto, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di una parcella, la registrazione di una conversazione telefonica intercorsa tra esso ricorrente e il Sig. ......, commercialista mandatario della società.

Il ricorrente ha precisato di aver avuto ripetuti contatti con il Sig. ...... durante la redazione, su incarico ricevuto il 3 luglio 1997 dal Tribunale di …, di una perizia di stima del patrimonio della società e che tali contatti avevano riguardato anche la determinazione del proprio compenso, essendo stato il Sig. ...... incaricato di fornire informazioni utili per la perizia. Il ricorrente ha precisato di aver presentato la propria parcella nel settembre del 1997 e di aver ottenuto nel marzo del 1998 un decreto ingiuntivo nei confronti della società che ne aveva contestato l´ammontare.

Sostenendo che la conversazione telefonica era stata registrata senza il proprio consenso, il ricorrente ha chiesto al Sig. ...... di consegnargli "a mezzo piego raccomandato tale audiocassetta in originale depositata in Pretura con istanza e provvedimento degli organi competenti nelle forma di legge che certifichi l´avvenuta restituzione" opponendosi al trattamento dei dati in essa contenuti e chiedendone il blocco. Ha precisato di aver pertanto appreso della registrazione solo a seguito della sua produzione in giudizio.

Il Sig. ...... ha replicato "che l´audiocassetta richiesta è a disposizione delle parti in causa presso il Tribunale (sezione) di …., dove potrà agevolmente chiedere ed ottenerne copia". Ritenendo tale risposta insoddisfacente, il ricorrente si è quindi rivolto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, chiedendo il blocco e la restituzione dei dati registrati nella citata audiocassetta, nonché la cessazione immediata del loro trattamento.

2. A seguito dell´invito a fornire un riscontro formulato da questa Autorità, il resistente ha precisato con memoria del 31 maggio 2000:

  • di essere stato incaricato dalla società di curare i rapporti con il ricorrente in relazione alla perizia e di concordare il compenso a lui dovuto;
  • che era intervenuto un accordo sull´ammontare del compenso che sarebbe stato però disatteso dal ricorrente al momento in cui questi ha chiesto la liquidazione di una maggior somma;
  • che la società, al fine di tutelare i propri diritti facendo valere il predetto accordo, ha prodotto in giudizio la registrazione della conversazione effettuata dal Sig. ..……. in veste di mandatario della società, conversazione durante la quale il ricorrente avrebbe ammesso di aver concordato un determinato compenso per l´attività svolta;
  • che la comunicazione alla società dei dati contenuti nella conversazione telefonica non sarebbe stata effettuata in violazione della legge n. 675/1996 in quanto necessaria per difendere un diritto in sede giudiziaria (vedi art. 12 comma 1, lett. h), e 20, comma 1 lett. g));
  • di non poter in ogni caso consegnare l´audiocassetta al ricorrente, essendo stata prodotta in giudizio.

3. Con successiva memoria del 5 giugno 2000, il ricorrente ha evidenziato che:

  • a prescindere dall´eventuale valenza probatoria dell´audiocassetta, che deve essere valutata dall´autorità giudiziaria, il ricorso si concentra sui profili della liceità della registrazione non consensuale di una conversazione tra due professionisti, della sua comunicazione a terzi e del riscontro fornito alla richiesta di esso ricorrente;
  • la registrazione della conversazione sarebbe stata effettuata da soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto produrre in giudizio, essendo il Sig. ….. teste anziché parte nel giudizio, il quale, per altro, "non era ancora pendente" al momento della raccolta dei dati;
  • la raccolta dei dati sarebbe stata effettuata per finalità diverse da quelle consentite dalla legge e la loro cessione a terzi sarebbe avvenuta per scopi imprecisati;
  • la condotta del Sig. …… violerebbe l´art. 3 del d.lg. n. 171 del 13 maggio 1998, il quale sancirebbe "l´obbligo per l´utente di informare l´altro utente quando nel corso della conversazione vengono utilizzati dispositivi che consentono l´ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti", poiché "è chiaro che nell´esprimersi in tali termini la norma intende riferirsi anche ad un ascolto differito e non contemporaneo alla conversazione".


4. Con propria memoria il Sig. … ha, dal suo canto, ribadito la propria posizione, sottolineando, in particolare, che:

l´art. 2712 del codice civile attribuirebbe rilevanza alle registrazioni fonografiche come mezzo di prova;

solo formalmente egli può essere considerato come soggetto estraneo al giudizio civile, in quanto pur svolgendo la professione di commercialista, nel caso in esame avrebbe agito come mandatario della società parte in causa;

"al momento della registrazione, era già pendente, sia pure stragiudizialmente, una controversia tra la ….. s.r.l. ed il Sig. ……, da una parte, ed il Sig. ……dall´altra", e che la registrazione sarebbe stata effettuata per precostituire una prova da utilizzare in giudizio, senza alcuna intenzione di utilizzare o di divulgare il contenuto per altri scopi.

Nell´audizione delle parti tenutasi presso l´Ufficio del Garante presente il solo ricorrente, quest´ultimo ha infine insistito nelle proprie richieste, facendo presente che la conversazione registrata potrebbe contenere dati eccedenti e non pertinenti alla finalità per la quale potrebbero essere stati raccolti anche dati relativi a terzi o di natura sensibile.

CIO´ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

5. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato.

6. La nota del ricorrente del 9 maggio 2000, pur non contenendo un formale richiamo all´art. 13 della legge n. 675/1996, va considerata quale esercizio dei diritti considerati da tale disposizione. Il ricorrente non ha però chiesto di accedere ai dati che lo riguardano in conformità a quanto statuito dall´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, ma ha sollecitato, in termini non previsti da tali disposizioni, il ritiro dell´originale dell´audiocassetta depositata in sede giudiziaria, nonché la presentazione di una correlativa istanza al giudice che procede e il rilascio di una certificazione giudiziaria al riguardo.

Tali particolari istanze, con le quali viene chiesto un facere (peraltro relativo all´attività probatoria di un terzo - quale la società - nell´ambito di un giudizio civile), non possono essere fatte valere ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e il ricorso deve essere per questa parte dichiarato inammissibile. Va peraltro osservato che il Sig. …., titolare del trattamento per quanto riguarda l´originaria raccolta dei dati, la loro comunicazione alla società e l´"autorizzazione" rilasciata alla loro produzione in giudizio, ha comunque fornito un riscontro alla nota del 9 maggio 2000, facendo presente, nella nota del 12 maggio 2000, che l´audiocassetta è a disposizione delle parti presso il tribunale.

7. Alle ulteriori istanze di blocco e di opposizione al trattamento dei dati contenute anch´esse nella nota del 9 maggio 2000, il Sig. ….ha invece risposto nel corso del procedimento, allorché (memoria del 5 giugno 2000) ha precisato di aver registrato la conversazione telefonica al solo fine di formare la prova da utilizzare in giudizio, in un momento in cui si era già determinato un contenzioso dal punto di vista sostanziale.

Il Sig. …… non ha fornito specifiche indicazioni in ordine all´eventuale possesso di una copia della registrazione, ma ha però dichiarato di non aver avuto, e di non avere tuttora, alcuna intenzione di diffondere il contenuto o di farne un ulteriore uso diverso da quello di difesa in sede giudiziaria. Non essendo emersi contrari elementi di valutazione al riguardo, la richiesta di blocco e di opposizione non può essere pertanto accolta. Ciò anche in quanto, contrariamente alla tesi del ricorrente, non vi è prova che i dati siano stati raccolti dal Sig. …… per scopi diversi da quelli di difesa del proprio operato o della società di cui era mandatario. La richiesta di blocco e di opposizione deve essere poi considerata in questa sede solo nei confronti del Sig. …. (che è l´unica controparte nel procedimento dinanzi al Garante) anziché anche nei riguardi della società.

Si deve altresì ribadire quanto già precisato in altri provvedimenti del Garante, circa il fatto che gli artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), della legge n. 675/1996, relativi alla difesa di un diritto in sede giudiziaria, possano essere applicati da chi tratta i dati anche per rendere possibile la tutela del diritto di un terzo, oltreché di un proprio diritto (cfr. art. 16, comma 1, lett. b), d.lg. n. 135/1999. nonché l´aut. gen. n. 4/1999, par. 3, del Garante in tema di trattamento di dati sensibili da parte di liberi professionisti). L´applicazione di tali disposizione può inoltre avvenire anche in un momento antecedente la formale instaurazione di una controversia dinanzi ad una autorità giudiziaria.

Non risultano infine sussistenti gli estremi di illiceità del trattamento ipotizzati dal ricorrente, in quanto l´art. 3 del d.lg. n. 171/1998 impone all´utente impegnato in una conversazione telefonica di informare l´altro utente in conversazione circa l´utilizzazione di dispositivi del tipo "viva-voce", i quali consentono il contemporaneo ascolto della conversazione da parte di altri soggetti. La norma non è però applicabile al caso della registrazione delle conversazione da parte dell´utente stesso.

La registrazione ai fini di difesa da parte di un utente impegnato in una conversazione non è poi, un atto che richiede il necessario consenso dell´altro utente (vedi anche l´art. 5 della direttiva n. 97/66/CE, recepita con il d.lg n. 171/1998, che al comma 1 pone agli Stati l´obbligo di vietare la memorizzazione o la sorveglianza delle comunicazioni da parte di persone diverse dagli utenti delle comunicazioni, ma non anche da parte degli stessi utenti).

Per ulteriori istanze considerate nel presente punto 7 il ricorso va dichiarato infornato, restando comunque impregiudicati il diritto di accesso del ricorrente ai dati che lo riguardano e il suo diritto di difesa nel giudizio in atto.

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile per quanto riguarda le richieste indicate al punto 6 in motivazione;
b) dichiara il ricorso infondato per quanto riguarda le altre richieste.

Roma, 12 luglio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli