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Trattamento dei dati personali - Illegittimità di prescrizioni contenute in un' ordinanza sindacale - 23 marzo 1999 [1114613]

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[doc. web. n. 1114613]

Trattamento dei dati personali - Illegittimità di prescrizioni contenute in un´ ordinanza sindacale -  23 marzo 1999

Il Garante, conferma la precedente decisione del 26 ottobre 1998 (pubblicata in bollettino n. 6, pag. 131) in materia di circolazione stradale e prostituzione e ribadisce la necessità che il Comune si conformi a quanto già segnalato, e modifichi, di conseguenza, l´ordinanza sindacale n. 243/1998 nei termini già illustrati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo, componente relatore, dell´ing. Claudio Manganelli, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del regolamento;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

1. Con decisione del 26 ottobre 1998 questa Autorità ha esaminato l´ordinanza n. 243 del 9 settembre 1998 con la quale il Sindaco di Marcianise ha vietato alcuni comportamenti che sono stati ritenuti in contrasto con la sicurezza stradale in rapporto all´esercizio della prostituzione.

Con essa il Garante ha segnalato l´illegittimità di due prescrizioni dell´ordinanza.

In particolare è stata evidenziata:

  • l´illegittimità del punto 4 dell´ordinanza, nel quale si prescrive, "a tutela della salute pubblica", l´obbligo della comunicazione dell´avvenuta violazione dell´ordinanza stessa al domicilio del contravventore, anche in caso di oblazione;
  • l´illegittimità della prescrizione volta a comunicare le violazioni dell´ordinanza al domicilio del contravventore, anche nel caso in cui la contravvenzione sia stata contestata immediatamente sul posto.

Il Garante ha perciò invitato l´Amministrazione comunale di Marcianise, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, della legge n. 675/1996, ad adottare le opportune misure per conformarsi alle suddette prescrizioni e a darne comunicazione al Garante entro il 10 novembre 1998.

Con nota che riporta la data del 5 novembre 1998 (pervenuta al Garante via fax il 10 marzo 1999), il Sindaco di Marcianise ha precisato che l´amministrazione comunale ha "preso atto" della decisione del Garante, in particolare per quanto riguarda l´invio a domicilio in caso di oblazione.

Il Sindaco ha assicurato che il Comune non ha dato e non intende dare esecuzione a queste parti del provvedimento. Non è peraltro chiaro se tale assicurazione riguardi anche l´invio a domicilio in caso di avvenuta contestazione sul posto. Inoltre, il Sindaco ha comunicato che non intende procedere alla modifica dell´ordinanza, in quanto il Comune, mantenendo in vigore l´ordinanza nell´attuale formulazione, pur senza concretamente attuarla per i profili oggetto della segnalazione del Garante, attuerebbe "un´azione di prevenzione più incisiva" nello scoraggiare il fenomeno della prostituzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA CHE:

2. La non contestata illegittimità dell´ordinanza sussiste ancora e non può essere mantenuta ulteriormente. Benchè parziale, l´illegittimità riguarda due profili significativi dell´ordinanza e deve essere sanata senza ritardo dal Sindaco.

Quali che siano le motivazioni del richiamato orientamento dell´amministrazione comunale, non può ritenersi infatti lecito che il vizio palese di un atto, soggetto peraltro ad ampia pubblicità, sia mantenuto in vita, benchè noto all´amministrazione stessa.

Né appare in alcun modo configurabile che un´ordinanza dalla quale discendono sanzioni penali e obblighi di riferire la notitia criminis sia oggetto di una sostanziale disapplicazione deliberata informalmente e discrezionalmente dall´organo competente.

PER QUESTI MOTIVI:

1) Fermi restando gli altri profili amministrativi della vicenda, da valutarsi nelle competenti sedi, il Garante, confermata la precedente decisione del 26 ottobre 1998, ribadisce la necessità che il Comune si conformi a quanto già segnalato, e modifichi, di conseguenza, l´ordinanza sindacale n. 243/1998 nei termini già illustrati;

2) Riservato ogni ulteriore provvedimento il Garante, ai sensi dell´art. 32, comma 1 della legge n. 675/1996, invita inoltre il Sindaco a comunicare copia della nuova ordinanza entro il 30 aprile 1999.

Copia del presente provvedimento è comunicata per opportuna conoscenza al Prefetto di Caserta ed alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Roma, 23 marzo 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1114613
Data
23/03/99

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni del Garante