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Provvedimento del 16 dicembre 2004 [1123194]

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[doc. web. n. 1123194]

[vedi anche: Provvedimenti
26 dicembre 2004 e 8 marzo 2007]

Provvedimento del 16 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XYnei confronti diGuardia di finanza-Comando Centro di reclutamento;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, maresciallo ordinario della Guardia di finanza, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata in data 14 giugno 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto di ottenere copia "di tutta la documentazione medica afferente alle prove psico-clinico-attitudinali e relative visite-colloqui-approfondimenti di natura psico-clinica, con espressa ed analitica indicazione della tipologia di test somministrati per ciascun concorso (MMPI, MMPI2, et cetera), non escludendo l´intero elenco delle risposte (…) fornite" dal ricorrente medesimo in occasione di quattro prove concorsuali svolte tra il 1995 e il 2004. L´interessato aveva chiesto anche di conoscere l´origine, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati erano stati comunicati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Con nota del 16 luglio 2004, la Guardia di finanza-Comando provinciale di Brindisi ha risposto riportando il contenuto di una nota del Comando Centro di reclutamento, con la quale, nel fornire riscontro in ordine alle richieste relative ad origine, modalità, finalità, logica, titolare e responsabile del trattamento, nonché ai soggetti cui i dati potevano essere comunicati, si confermava l´esistenza di parte dei dati personali richiesti dal ricorrente che venivano offerti in visione ai sensi della legge n. 241/1990. In particolare, il Centro reclutamento escludeva la possibilità che il ricorrente potesse estrarre copia o trascrivere il contenuto della "documentazione relativa ai questionari ed alle griglie risposte dei test psico-clinici e dei test attitudinali" ritenuta "soggetta alle normative vigenti in materia di copyright e diritto d´autore".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, l´interessato, nel contestare il riscontro ottenuto, ha ribadito soltanto l´istanza di accesso con riferimento a tutti i dati che lo riguardano contenuti nella documentazione relativa alle prove concorsuali, chiedendo anche la trasposizione su supporto cartaceo dei dati personali richiesti; ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 luglio 2004, ai sensi dell´art. 149 del Codice, la Guardia di finanza-Comando Centro di reclutamento ha risposto con una nota datata 30 settembre 2004 ribadendo la propria impossibilità a fornire riscontro alla richiesta di accesso ai dati che lo riguardano formulata dal ricorrente "in forma diversa dalla sola messa in visione della documentazione relativa ai questionari ed alle griglie di risposta dei test psico-clinici e dei test attitudinali", ritenendo tali dati "correlati e vincolati al materiale sottoposto a copyright ed alla disciplina sulla tutela del diritto di autore"; a tale riscontro ha invece allegato copia "dei referti degli accertamenti psichiatrici e attitudinali relativi ai concorsi" ai quali il ricorrente ha partecipato. Con memoria depositata il 5 ottobre 2004, la resistente ha ribadito quanto già sostenuto in ordine all´accesso ai dati relativi ai test psico-clinici e ai test attitudinali e di non avere negato l´accesso agli altri dati personali del ricorrente contenuti nella documentazione richiesta che è stata da subito messa a sua disposizione. Ad avviso della medesima resistente, "l´estrazione in copia dei citati questionari comporterebbe una possibile divulgazione di materiale regolarmente somministrato in occasione di analoghe procedure concorsuali e, quindi, un conseguente nocumento per l´attività reclutativa del Corpo".

Con memoria depositata il 5 ottobre 2004 e nell´audizione del 6 ottobre 2004, il ricorrente ha ribadito di aver formulato una richiesta di accesso a tutti i dati personali relativi alle "selezioni mediche" effettuate nei suoi confronti, "ovunque custoditi ". Ciò, dopo aver avuto conoscenza, per mezzo di una serie di istanze di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, di un carteggio avente ad oggetto una "discreta azione di monitoraggio" incoraggiata nel 1999 dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza nei confronti di tredici aspiranti allievi all´Accademia (già appartenenti al Corpo della Guardia di finanza e tra i quali figura il ricorrente medesimo) che, all´esito della somministrazione dei test preselettivi e delle visite psichiatriche svoltesi nell´ambito delle selezioni del concorso per allievo ufficiale espletato nel 1999, sarebbero risultati affetti da "turbe nevrotiche non strutturate". Secondo le disposizioni del citato Comandante, "gli esiti del test psicoclinico utilizzato nella selezione, da trattarsi con la necessaria riservatezza" avrebbero dovuto "essere intesi come "ipotesi interpretative" da suffragare successivamente con ulteriori riscontri, nonché con la diretta osservazione del comportamento dei soggetti interessati" ed il Centro di reclutamento–Ufficio di psicologia applicata avrebbe dovuto essere informato nel caso in cui fossero emerse "conferme delle infermità ipotizzate o, in ogni caso, episodi degni di particolari valutazioni psicocliniche", anche per consentire "la verifica costante dell´efficacia e della predittività del materiale testologico in uso". In relazione a tali vicende il ricorrente ha chiesto anche al Garante di valutare "l´opportunità di adottare un provvedimento di blocco e/o cancellazione dei dati".

Con nota del 15 ottobre 2004 il ricorrente ha poi ribadito la propria richiesta di accesso, specificando, in ordine ai test attitudinali, di aver chiesto non i "questionari psico-attitudinali" (di cui è peraltro già a conoscenza in quanto comunicatigli da altro titolare del trattamento in occasione di una diversa istanza di accesso), ma "la tipologia dei test somministrati e l´intero elenco delle risposte (…) fornite ai vari "items" e/o quesiti scritti e verbali".

Con nota pervenuta il 29 novembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la Guardia di finanza-Comando Centro di reclutamento ha ribadito di non poter rilasciare copia dei test richiesti e ha dichiarato che, all´esito degli accertamenti sanitari a seguito dei quali il ricorrente era risultato inidoneo al concorso per allievi ufficiali del 1999, "il Comandante pro tempore del Centro reclutamento (…) ha ritenuto di sensibilizzare (…) il Comandante della scuola sottufficiali de L´Aquila avente, all´epoca, alle dipendenze l´ispettore XY, con la prevalente finalità di consentire una più consapevole gestione del personale dipendente nell´ambito del rapporto d´impiego".

Con nota del 30 novembre 2004, il ricorrente ha contestato nuovamente il riscontro, lamentando una ritenuta violazione dell´art. 84 del Codice da parte della resistente, la quale gli avrebbe fatto pervenire direttamente i dati attinenti il suo stato di salute senza il tramite di un medico.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un´istanza di accesso ai dati personali contenuti nella documentazione medica relativa a diverse prove concorsuali svolte dal ricorrente e detenuti dalla Guardia di finanza di cui lo stesso è sottufficiale.

In ordine ai richiami di parte resistente alla disciplina di cui alla legge n. 241/1990, va rilevato che il diritto di accesso ai dati personali è invece tutelato dagli art. 7 e 8 del Codice (che in particolare, al comma 2, disciplina i soli limiti opponibili all´esercizio di tale diritto) e si affianca al distinto diritto di accedere ai documenti amministrativi, il quale è differentemente regolato dalla citata legge n. 241/1990 sulla base di altri presupposti e con particolari limiti.

Il diritto di accesso ai dati personali, esercitato con l´istanza del 14 giugno 2004 dopo precedenti richieste di accesso ai documenti detenuti dalla Guardia di finanza formulate ai sensi della legge n. 241/1990, determina a carico dell´ente resistente -titolare del trattamento- non l´obbligo di consentire la visione e l´eventuale estrazione di copia integrale dei documenti contenenti i dati personali del ricorrente, quanto l´obbligo di comunicare le sole informazioni personali riferite alla persona del ricorrente, individuate sulla base della definizione normativa di dato personale (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), estrapolandole dai documenti in questione e, nel caso in cui vi sia richiesta, trasponendole su supporto cartaceo o informatico (art. 10, comma 2, del Codice).

L´esibizione e/o la consegna in copia dell´intera documentazione in risposta ad una richiesta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice può infatti avvenire solo quando la descritta estrazione dei dati personali relativi al ricorrente risulti particolarmente difficoltosa (v. art. 10, commi 2 e 4, del Codice; Provv. del Garante 4 luglio 2001, in Bollettino, n. 22, p. 26 s.).

Nel caso di specie, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine ai dati personali contenuti nella documentazione medica comunicata al ricorrente con modalità –contrariamente a quanto sostenuto da quest´ultimo- conformi al disposto normativo (il quale prevede esclusivamente per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari l´obbligo della comunicazione dei dati relativi allo stato di salute per il tramite di un medico: art. 84, comma 1, del Codice).

Il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali del ricorrente contenuti anche nella restante documentazione detenuta dal titolare del trattamento e non comunicata al ricorrente, con particolare riferimento all´elenco delle risposte fornite dallo stesso alle diverse tipologie di test somministrategli nel corso degli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto presso la Guardia di finanza-Comando Centro di reclutamento. Al riguardo, il titolare del trattamento dovrà, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, comunicare al ricorrente -nei modi previsti dall´art. 10 del Codice (e con eventuale applicazione della modalità prevista dall´art. 150, comma 5, del medesimo Codice)- tutti i dati personali richiesti, e dovrà dare altresì conferma entro la medesima data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Questa Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154 del Codice, al fine di verificare liceità e correttezza del trattamento di dati effettuato con riferimento al contestato utilizzo dei test e dei relativi esiti, anche con riguardo al rispetto dei principi di finalità, pertinenza, non eccedenza nel trattamento dei dati di cui all´art. 11, comma 1, del Codice.

Tenuto conto della novità e della specificità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali contenuti nella documentazione inoltrata al ricorrente;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali detenuti dal titolare del trattamento e non ancora comunicati e ordina alla resistente di aderire alla stessa nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 16 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli