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Provvedimento del 21 maggio 2003 [1128973]

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[doc. web n. 1128973]

Provvedimento del 21 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Giancarmine Chiarello;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva richiesto l´annotazione a margine del registro dei battezzati della Parrocchia S. Sofia V. e M. di Corsano, della "propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica".

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico di controparte le spese per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il parroco della predetta Parrocchia, con nota fax datata 9 maggio 2003, ha comunicato di aderire alla richiesta del ricorrente, inviando copia dell´autorizzazione dell´Ordinario diocesano di Ugento ad effettuare l´annotazione richiesta.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotazione a margine del registro dei battezzati della volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Come già rilevato in altri provvedimenti relativi ad un caso analogo, con il quale il Garante ha rilevato che "l´aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…" (cfr. Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino n. 9, pag. 54), la richiesta dell´odierno ricorrente è legittima essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa.

Al riguardo, il parroco della Parrocchia nei cui registri risultava iscritto l´interessato ha fornito un riscontro alle richieste del ricorrente che deve ritenersi adeguato. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico del resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato tardivamente, solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico del resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli