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Provvedimento del 10 giugno 2003 [1132233]

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[doc. web n. 1132233]

Provvedimento del 10 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Carla Ferrara

nei confronti di

Nevada Bob´s Golfstore s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente, destinataria dell´invio di un opuscolo (Golf Sempre) contenente materiale pubblicitario relativo ad attrezzature golfistiche, in allegato al quale compariva un volantino promozionale del negozio di attrezzature sportive Nevada Bob´s Golfstore s.r.l., avendo individuato in tale soggetto il titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della società medesima in ordine ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposta al trattamento dei dati che la riguardano ed aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza di tali dati nell´archivio della società, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la loro origine, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché il nominativo dell´eventuale responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Nevada Bob´s Golfstore s.r.l. ha risposto con un fax in data 22 maggio 2003, sostenendo di non rivestire la qualità di titolare del trattamento dei dati personali della ricorrente, e di essere un semplice inserzionista dell´opuscolo Golf Sempre.

Con memoria inoltrata via fax in data 26 maggio 2003, la ricorrente ha precisato le proprie posizioni, allegando una comunicazione ricevuta dalla Indaco s.n.c. (con sede in via Monte Cervino 75, 10155 Torino), contenente la dichiarazione di responsabilità in ordine all´invio del materiale pubblicitario, nonché della cancellazione dei dati personali della ricorrente dall´archivio Indaco, asseritamente formato in base a nominativi tratti da elenchi telefonici. Nella stessa memoria, la ricorrente si è dichiarata comunque insoddisfatta del riscontro alle proprie richieste, ribadendo di non aver mai prestato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano.

In data 30 maggio 2003 questa Autorità richiedeva alla ricorrente, ai sensi dell´art. 29, comma 4, legge n. 675/1996, di inviare in originale il "materiale informativo (un notiziario ed una lettera)" ricevuti, al fine di poter valutare la legittimazione passiva del titolare del trattamento.

Dall´esame della pubblicazione, risulta effettivamente indicato quale "editore" dell´opuscolo (nonché titolare del trattamento ai sensi dell´art. 675/1996) la Indaco s.n.c., con sede in via Cervino 75, 10155 Torino.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di vendita per corrispondenza attraverso l´invio di un opuscolo informativo all´indirizzo della ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente ha indirizzato l´istanza di accesso nei confronti di un soggetto che non riveste la qualità di responsabile o titolare del trattamento, nonostante la presenza di indicazioni idonee a facilitarne l´identificazione.

Tali considerazioni non precludono il diritto dell´interessata ad avanzare le istanze all´indirizzo dell´effettivo titolare o responsabile del trattamento.

Con separato procedimento instaurato ai sensi dell´art. 31, legge n. 675/1996, questa Autorità si riserva peraltro di accertare nei confronti della Indaco s.n.c. i profili relativi all´omissione dell´informativa ai sensi dell´art. 10, legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.


Roma, 10 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132233
Data
10/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso