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Rinuncia al ricorso

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Non luogo a provvedere > Rinuncia al ricorso

In caso di adempimento alle richieste del ricorrente, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (nel caso in questione l´interessato ha comunicato l´avvenuta adesione spontanea del titolare alla richiesta e, rinunciando al ricorso, ha chiesto che venisse dichiarato non luogo a provvedere).

  • Garante 6 novembre 2002 [doc. web n. 1067581]


La rinuncia al ricorso per effetto dell´adempimento, da parte del titolare del trattamento, alle istanze dell´interessato, comprensivo della comunicazione dei dati richiesti, comporta che il procedimento sia definito con una pronuncia di non luogo a provvedere sul ricorso (informazioni sull´invio non richiesto della fatturazione dettagliata degli importi relativi ad un´utenza telefonica).

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067577]


Alla formale manifestazione di volontà dell´interessato di rinunciare al ricorso, proposto al fine di accedere ai dati personali, in ragione del riscontro ottenuto successivamente all´invito ad aderire formulato dal Garante, consegue la definizione del procedimento con una declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1079186]