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Diritto di cronaca ed essenzialità delle informazioni - 2 luglio 1997 [1161224]

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[doc. web n. 1161224]

Diritto di cronaca ed essenzialità delle informazioni - 2 luglio 1997

L´intervento del Garante è volto alla tutela di due coniugi, che avevano segnalato la diffusione in articoli di stampa della notizia del suicidio del figlio minorenne. In tali articoli, peraltro, venivano riportati svariati elementi che identificavano le persone coinvolte senza il loro consenso e senza che ciò fosse essenziale ai fini dell´esercizio del diritto di cronaca.

Roma, 2 luglio 1997

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l´esposto trasmesso con raccomandata del 3 giugno 1997 dai Sigg.ri (...), con il quale gli stessi, in relazione alla morte del figlio minore morto suicida, hanno segnalato la pubblicazione in articoli di stampa di svariati elementi identificativi delle persone coinvolte;

Esaminati i documenti prodotti con il medesimo esposto;

Rilevato che:

1) dall´esposto si ricava con chiarezza l´inesistenza di ogni forma di consenso diretto o indiretto alla pubblicazione prestato dagli unici legittimati, i genitori, che, anzi, manifestano esplicita contrarietà alla pubblicizzazione di una serie di dati personali;

2) la pubblicazione del nome, dell´indirizzo e della classe scolastica frequentata dal minore configura la diffusione di dati personali in un contesto che avrebbe richiesto particolare cautela, dal momento che ci si riferisce a un grave fatto autolesivo;

3) alcune delle informazioni personali pubblicate (quali l´indirizzo, l´origine regionale e la professione del padre) non sono certamente essenziali ai fini dell´esercizio del diritto di cronaca;

DELIBERA:

che, ai sensi degli articoli 9, co. 1, lett. a) e 20, lett. d) e ai sensi dell´art. 31, co. 1, lett. l), è vietata qualsiasi operazione ulteriore di trattamento dei dati personali citati. Copia di questo provvedimento è inviata ai giornali (...).

IL GARANTE