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Entro il 1° ottobre la nuova disciplina sull'uso dei dati genetici - 19 giugno 2000

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Entro il 1° ottobre la nuova disciplina sull´uso dei dati genetici

Entro il 1° ottobre del 2000 il trattamento dei dati genetici sarà regolato da un´apposita disciplina. Il Garante ha, infatti, avviato le procedure per l´adozione dell´autorizzazione che, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 135/99, dovrà stabilire entro questa data le modalità di raccolta, utilizzo e conservazione di questa delicatissima categoria di informazioni.

Il provvedimento avrà valore di carattere generale e sarà approvato dall´Autorità dopo aver sentito il Ministero della Sanità che a tal fine dovrà acquisire uno specifico parere del Consiglio superiore di sanità. L´autorizzazione sarà applicabile a qualunque soggetto pubblico o privato che intenda trattare dati genetici e consentirà di definire alcune questioni ancora aperte dal punto di vista normativo.

Saranno, tra l´altro, disciplinate le finalità e le modalità di raccolta, di utilizzo e di eventuale comunicazione di questi dati; previste misure che consentano all´interessato di esprimere in modo pienamente consapevole il consenso all´uso dei dati, nel caso in cui ciò sia necessario, e norme volte a prevenire possibili abusi o discriminazioni nei suoi confronti o a danno di terzi (ad esempio i familiari).
Altri importanti aspetti che saranno considerati ai fini della predisposizione del provvedimento riguardano l´esigenza di rispettare la volontà di chi non voglia essere eventualmente informato dell´esito di accertamenti genetici che lo riguardano e l´individuazione delle precauzioni da adottare sotto il profilo della sicurezza nel trattamento delle informazioni ed il rispetto del segreto professionale.

Sino al varo delle nuove disposizioni il trattamento dei dati genetici continuerà ad essere regolato dai limiti e dalle prescrizioni contenute nell´autorizzazione n. 2/1999 relativa all´utilizzo dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone. In base a tali norme il trattamento dei dati genetici è, infatti, consentito solo per le finalità di prevenzione, diagnosi o cura del malato, per finalità di ricerca scientifica nonché per permettere all´interessato di prendere una decisione libera e consapevole sull´uso dei propri dati o per fornire elementi di prova in sede giudiziaria.

Roma, 19 giugno 2000