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Il Garante dichiara inammissibile un ricorso, ma blocca la diffusione dei dati in una Asl - 20 ottobre 1999

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Il Garante dichiara inammissibile un ricorso, ma blocca la diffusione dei dati in una Asl

La presentazione al Garante di un ricorso volto a tutelare la riservatezza dei dati personali deve essere preceduta da una istanza con cui l´interessato chiede al gestore della banca dati l´applicazione degli specifici diritti previsti dalla legge n. 675/96. Non è, invece, sufficiente una generica istanza di cessazione di comportamenti ritenuti illegittimi, pena la stessa inammissibilità del ricorso.

Il principio di carattere procedurale è stato ribadito dall´Autorità Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un medico che aveva denunciato l´arbitraria ed illecita diffusione da parte di un dirigente sanitario, mediante affissione di note e circolari, nelle sale di attesa e nel reparto ospedaliero, di dati relativi al suo stato di salute. In particolare, erano stati diffusi i risultati di una visita medica, travisandoli ed attribuendo all´interessato un non meglio giustificato stato di inidoneità.

L´istanza rivolta al direttore generale della Asl competente per "chiedere la cessazione dell´attività lesiva" della dignità e della reputazione personale e professionale dell´interessato era rimasta senza esito. Di qui la decisione di rivolgersi al Garante per ottenere la "cessazione dei comportamenti ritenuti illegittimi" e la denuncia all´autorità giudiziaria dei "fatti configurabili come reati perseguibili d´ufficio".

Nel pronunciare la dichiarazione di inammissibilità il Garante ha osservato che prima di presentare il ricorso all´Autorità l´interessato avrebbe dovuto formulare le proprie richieste al titolare del trattamento facendo specifico riferimento ad uno o più dei diritti espressamente previsti dall´art. 13 della legge n.675/1996: accesso, aggiornamento, cancellazione, rettifica etc. In assenza dei predetti requisiti la nota consegnata al direttore generale della Asl poteva, infatti, essere considerata solo come un semplice reclamo e non come una richiesta formale di tutela cui fornire rapido riscontro entro i termini contemplati dalla legge sulla privacy.

Il Garante, tuttavia, pur non potendo accogliere, per questi motivi, il ricorso, ha ritenuto necessario un intervento e ha avviato un apposito procedimento per verificare quanto segnalato dal ricorrente in ordine alla diffusione dei dati idonei a rivelare il suo stato di salute (esplicitamente vietata dall´art.23, comma 4). Ha pertanto invitato la Asl a sospendere temporaneamente l´eventuale diffusione dei dati sanitari dell´interessato, mascherando o sostituendo i documenti affissi con altri privi delle stesse informazioni, dando conferma all´interessato del blocco della diffusione dei dati che lo riguardano, ed ha richiesto informazioni e documenti utili per una rapida e compiuta valutazione della segnalazione.

Roma, 20 ottobre 1999