g-docweb-display Portlet

Le associazioni non possono nascondere i propri iscritti - 30 novembre 1999

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Le associazioni non possono nascondere i propri iscritti

Un’associazione non può opporsi alla pubblicazione dei nomi dei propri iscritti, a meno che non vi sia stata una espressa delega da parte degli interessati.

Il principio è stato affermato dal Garante nella decisione di un ricorso presentato dal rappresentante legale di un’associazione. Questi aveva chiesto ad un quotidiano locale di bloccare la annunciata pubblicazione degli elenchi degli iscritti all’associazione.

Nell’esaminare il caso, il Garante ha affermato che non è ipotizzabile, né previsto dalla legge n. 675 del 1996, un diritto dell’associazione ad esercitare i diritti che rientrano nella personale disponibilità di ciascun interessato, a meno che essa possa dimostrare l’esistenza di una specifica delega del singolo associato.

Poiché nella modulistica di adesione dell’associazione non risulta esservi una specifica delega, né è stata fornita al Garante la documentazione comprovante il conferimento di tale delega da parte degli iscritti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

L’Autorità ha spiegato che il dato dell’adesione a qualsiasi associazione appartiene senz’altro a quest’ultima come riflesso della libera scelta del singolo che conferisce i dati. Tuttavia, la pura e semplice adesione, al di fuori delle ipotesi di delega o procura espressa, non può sottrarre all’interessato la possibilità di far valere diritti tipicamente personali, come quelli previsti dall’art. 13 della legge sulla privacy (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento dei dati, opposizione al loro trattamento ecc).

Per di più, trattandosi di diritto di cronaca, l´interessato, per impedire la pubblicazione, dovrebbe dimostrare l´esistenza di un motivo legittimo.

Roma, 30 novembre 1999