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Privacy ed enti locali - 02 novembre 1998

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Privacy ed enti locali

I Comuni e le Province possono continuare a pubblicare nell´albo pretorio le proprie deliberazioni, ma senza divulgare dati che riguardano lo stato di salute dei cittadini.

In risposta al quesito di un Comune, il Garante ha osservato che la legge 675 permette alle pubbliche amministrazioni di diffondere dati personali, come nel caso dell´affissione di documenti nell´albo pretorio, quando ciò sia previsto puntualmente da una norma di legge.

Per gli enti locali, tale norma è presente nella legge 142 del 1990 sull´ordinamento delle autonomie locali che regola appunto la pubblicazione di tutte le deliberazioni comunali e provinciali.

Gli enti locali dovrebbero però inserire nelle deliberazioni solo i dati strettamente necessari, specialmente se si tratta di dati sensibili.

La legge 675, invece, vieta espressamente che si possano diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone. In situazioni del genere, come ad esempio nel caso in cui l´atto riguardi la decisione di destinare assistenza o sussidi a minori, portatori di handicap ecc., è necessario che alcuni dati vengano tenuti agli atti, ma non resi direttamente pubblici.

La legge 675, in conclusione, non ostacola assolutamente la pubblicazione sull´albo pretorio delle deliberazioni comunali e provinciali, ma impone l´utilizzazione nelle deliberazioni dei soli dati indispensabili, mentre vieta comunque la diffusione di dati personali relativi allo stato di salute.

Questionari e test sul posto di lavoro solo nel rispetto della privacy

Il Garante ha definitivamente bloccato un questionario sottoposto da un Comune ai propri dipendenti. La decisione di vietare l´utilizzo dei dati contenuti nel questionario viene all´esito dell´esame avviato nei mesi scorsi sulle modalità di predisposizione ed effettuazione di un questionario da parte dell´amministrazione comunale, la quale non ha rispettato i limiti imposti sia dalla legge 675 del 1996 sulla privacy sia quelli già previsti dallo Statuto dei lavoratori. Dopo aver interpellato il Comune, il Garante ha rilevato, in particolare, che nei questionari:

  1. l´informativa da fornire ai dipendenti è risultata insufficiente e generica perché non chiariva gli scopi per i quali si intendeva raccogliere i dati;
  2. nell´informativa non era precisato se la compilazione dei test fosse obbligatoria o facoltativa, né si faceva cenno alle modalità con le quali sarebbero stati esaminati i test e da parte di quali soggetti sarebbe stata effettuata tale operazione;
  3. alcune domande, per la loro genericità e soprattutto per l´invito alla formulazione di giudizi di valore sull´azione politico-amministrativa del Comune in grado di rivelare le opinioni politico-sindacali dei propri dipendenti, apparivano in contrasto anche con la legge 300 del 1970, lo Statuto dei lavoratori.

ll Garante ha ribadito che i questionari sul posto di lavoro devono assicurare precise garanzie per la tutela della riservatezza dei lavoratori e la non discriminazione in base alle loro opinioni politiche e sindacali.

Multe ad automobilisti che si soffermano in determinate aree

Per scoraggiare il fenomeno della prostituzione, un Sindaco ha emanato un´ ordinanza con la quale ha vietato ai conducenti di autoveicoli di fermarsi e contrattare prestazioni sessuali, poiché tali comportamenti creerebbero intralcio e pericolo al traffico e rischi per la guida, con conseguente pericolo per la sicurezza delle persone.

Nell´ordinanza si stabilisce inoltre che, allo scopo di tutelare la salute pubblica ed in particolare quella dei parenti di coloro che violino l´ordinanza, si provvederà a dare comunicazione dell´avvenuta violazione al domicilio dell´automobilista, e questo anche nel caso in cui la contravvenzione sia contestata immediatamente, o sia stata addirittura pagata.

Il Garante si è astenuto da ogni valutazione di aspetti che riguardano il fondamento normativo di un´ordinanza comunale in materia di prostituzione e soprattutto da considerazioni di ordine etico sul fenomeno. L´Autorità ha esaminato quindi l´ ordinanza in questione rispetto ad alcune modalità di esecuzione che riguardano strettamente la legge 675.

In particolare, l´Autorità ha concentrato la sua attenzione sul fatto che l´ordinanza sanziona alcune infrazioni alla circolazione in quanto gli eventuali contatti con prostitute mettono a rischio anche la salute dei familiari della persona alla quale viene elevata la contravvenzione. Ciò è stato ritenuto eccedente i limiti di competenza dell´ amministrazione comunale e, in ragione delle modalità di esecuzione della contravvenzione, in contrasto con la legge 675, determinando una divulgazione non legittima di dati attinenti alla sfera sessuale.

In secondo luogo, ha osservato che è del tutto privo di fondamento giuridico l´ordine di comunicare la violazione al domicilio dell´automobilista quando questa sia già stata contestata immediatamente e sia avvenuta l´ oblazione.

Il Garante ha anche precisato che resta ferma la necessità di evitare che la notificazione degli atti avvenga con modalità non conformi alla legge. In particolare, essa non deve essere effettuata per finalità diverse da quelle della normale comunicazione di un atto all´interessato, come potrebbe invece avvenire nel caso fossero stampigliate sulla busta diciture che facciano comunque desumere la violazione contestata.

L´Autorità ha, dunque, invitato l´amministrazione comunale ad adottare con urgenza le modifiche per rendere conforme alla legge 675 l´ordinanza.

Non vi sono ostacoli alla trasmissione di dati anagrafici alle Aziende Sanitarie Locali

Il Garante ha dato risposta pienamente positiva alla richiesta di sapere se gli ufficiali delle anagrafi comunali possano trasmettere alla locale azienda sanitaria gli elenchi anagrafici per poter far svolgere ricerche epidemiologiche.

La legge sulla riservatezza, infatti, prevede che i soggetti pubblici possano effettuare il trasferimento di dati ad altre amministrazioni pubbliche quando ciò è previsto dalle norme vigenti.

Tali norme sono contenute nell´ ordinamento anagrafico che prevede appunto la possibilità per l´ ufficiale dell´ anagrafe di rilasciare, per l´ esclusivo uso di pubblica utilità, elenchi degli iscritti all´ anagrafe alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta.

Roma, 2 novembre 1998