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Provvedimento del 28 settembre 2005 [1180115]

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 [doc. web n. 1180115]

Provvedimento del 28 settembre 2005

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione del Presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche;

VISTI gli articoli del Corriere Adriatico (edizioni del ZX, XZ e YY) relativi ad una persona adottata nei primi anni di vita, oggi maggiorenne, e al desiderio del nonno di incontrarlo;

RILEVATO che i medesimi articoli contengono dati personali, comprese alcune immagini, idonei a consentire nel loro insieme l´individuazione della madre naturale della persona adottata e dell´adottato stesso (nome di entrambi e del nonno, luogo e data di nascita dell´adottato e una foto che lo ritrae da piccolo);

RILEVATO che le informazioni relative allo stato di adozione e all´identità dei genitori biologici dell´adottato sono oggetto di una speciale protezione nell´ordinamento; considerato, in particolare, che la vigente disciplina (artt. 28, commi 4 e 5, e 73 l. 4 maggio 1983, n. 184 di disciplina dell´adozione e dell´affidamento dei minori, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149), individua specificamente i presupposti per accedere alle notizie sull´identità dei genitori biologici, sia da parte dell´adottato (raggiungimento del venticinquesimo anno di età o, prima, gravi o comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica e autorizzazione del tribunale per i minorenni), sia da parte dei genitori adottivi (sussistenza di gravi e comprovati motivi e autorizzazione del tribunale per i minorenni), delineando un percorso per l´eventuale conoscenza delle origini dell´adottato idoneo a tutelare, attraverso particolari cautele e procedure, la personalità dell´adottato e i contesti familiari interessati;

RILEVATO che nell´esercizio del diritto di cronaca devono essere rispettati i diritti e le libertà fondamentali della persona, con particolare riferimento alla riservatezza, all´identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, e che i dati personali devono essere trattati  in modo lecito e per scopi legittimi (artt. 2, 11 e 137 del Codice);

RILEVATO, in particolare, che il giornalista può diffondere dati personali nei limiti dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3 del Codice e artt. 5 e 6 dell´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica) e che tale principio va rispettato con particolare rigore in presenza di dati e circostanze di natura particolarmente delicata per i quali l´ordinamento prevede speciali cautele come nel caso in esame;

CONSIDERATA la necessità di inibire l´ulteriore diffusione dei predetti dati di carattere personale;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice ha il compito di vietare anche d´ufficio, in tutto o in parte, o di disporre il blocco se il trattamento risulta "illecito o non corretto (…) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";

RITENUTA la necessità di disporre nei confronti di S.E.A. S.p.a-Società editoriale adriatica, in qualità di titolare del trattamento dei dati, il divieto di ulteriore diffusione dei predetti dati personali, anche tramite il sito web della testata, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTA, altresì, la necessità di prescrivere al medesimo titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1 lett. c) del Codice, di conformare il trattamento dei dati personali di cui al presente provvedimento ai principi sopra richiamati e considerata la necessità di dare comunicazione del medesimo provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

VISTO l´art. 11, comma 2, del Codice il quale prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta a S.E.A. S.p.a.- Società editoriale adriatica, in qualità di titolare del trattamento dei dati, l´ulteriore diffusione dei dati personali di cui in motivazione idonei a identificare l´adottato e la madre naturale, anche tramite il sito web della testata Corriere Adriatico, con effetto dalla data di ricezione del presente atto;

b) ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b) e dell´art. 154, comma 1, lett. c) del citato Codice prescrive a a S.E.A. S.p.a.- Società editoriale adriatica di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;

c) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 28 settembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli