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Parere sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle comunità montane - 19 ottobre 2005 [1182188]

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[doc. web n. 1182188]

Schema di regolamento
doc. web n. 1182195

Schede: 1-56-1011-1516-19

Parere sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle comunità montane - 19 ottobre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria e, in particolare, la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso le comunità montane presentata dall´Unione nazionale comuni comunità enti montani in data 17 ottobre 2005 (prot. n. 2754);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;


PREMESSO:

L´Unione nazionale comuni comunità enti montani ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le comunità montane.

Le comunità montane, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, tali soggetti devono identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, le comunità montane sono tenute ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, parere che, in armonia con il principio di semplificazione nel quadro di un elevato livello di tutela dei diritti, può essere fornito anche su schemi tipo (art. 20 del Codice).

Il Garante intende avvalersi di tale facoltà ed ha a tal fine intrapreso alcune iniziative con l´organismo rappresentativo delle comunità montane, il quale ha così predisposto lo schema di regolamento in esame.

Il documento costituisce lo schema tipo in conformità al quale le comunità montane potranno adottare i propri atti regolamentari entro il 31 dicembre 2005 al fine di poter lecitamente trattare i dati sensibili e giudiziari. L´adozione da parte di ciascuna comunità montana di un regolamento conforme allo schema tipo valutato positivamente in questa sede dal Garante, non renderà necessario chiedere all´Autorità il parere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

Le amministrazioni dovranno invece sottoporre all´Autorità uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e chiedere al Garante il previsto parere specifico, solo se apporteranno modifiche sostanziali o integrazioni non formali riguardanti il trattamento di dati personali oppure lo svolgimento di operazioni non considerati nello schema tipo.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:


ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema tipo di regolamento predisposto all´Unione nazionale comuni comunità enti montani al quale le comunità montane potranno adeguarsi per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 19 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli