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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1218235]

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[doc. web n. 1218235]

Provvedimento del  21 dicembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Anna Maria Sechi

nei confronti di

Experian Information Services S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO

L´interessata (la quale si era avvalsa, per l´esercizio dei diritti tutelati dal Codice, della facoltà di eleggere domicilio presso un terzo) afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto ad Experian Information Services S.p.A conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato.

Nel ricorso presentato a questa Autorità il 29 luglio 2005 ai sensi dell´art. 145 del Codice, la ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato ai sensi dell´art. 149 del Codice da questa Autorità in data 5 settembre 2005, la resistente, con fax inviato il 28 settembre 2005, ha risposto alle richieste inviando tra l´altro copia di un report contenente l´indicazione di tutti i dati personali della ricorrente conservati nell´archivio del proprio sistema di informazioni creditizie. Il titolare del trattamento ha, altresì, sostenuto di aver già comunicato tali informazioni alla ricorrente con nota datata 10 maggio 2005 inoltrata, però, all´indirizzo di residenza dell´interessata medesima.

Con note inviate via fax il 3 ottobre ed il 9 novembre 2005, la ricorrente ha contestato tale riscontro, ribadendo di essersi avvalsa espressamente della facoltà di eleggere domicilio presso un terzo proprio perché "riteneva più certa la ricezione della corrispondenza" presso il domicilio eletto, e di non aver mai ricevuto la citata lettera del 10 maggio 2005.

Successivamente alla nota del 17 ottobre 2005 con la quale quest´Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, Experian Information Services S.p.A., con note inviate via fax l´8 novembre ed il 16 novembre 2005, ha ribadito la correttezza del proprio comportamento evidenziando, tra l´altro, che l´interessata non ha "sollevato alcuna eccezione o lamentela circa l´esattezza e correttezza dei dati" comunicati dalla resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati presso un sistema di informazioni creditizie.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente riscontrato le richieste della ricorrente nel corso del procedimento.

La comunicazione di Experian Information Services S.p.A. del 10 maggio 2005 (pur inviata al domicilio della ricorrente prima della presentazione del ricorso) non spiega effetti utili ai fini dell´infondatezza del ricorso, in quanto la società resistente avrebbe dovuto inviare la comunicazione in questione al domicilio eletto. Nel caso di specie l´interessata aveva infatti specificato chiaramente, sin dall´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, di voler ricevere ogni successiva comunicazione al domicilio eletto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli