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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1225882]

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[doc. web n. 1225882]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 26 settembre 2005, presentato da XY (rappresentata e difesa dall´avv. Gabriele Messina, presso il cui studio ha eletto domicilio) nei confronti del Comune di Sassuolo, con il quale la ricorrente ha sostenuto che il tale comune avrebbe diffuso illecitamente dati che la riguardano contenuti in "alcune visure catastali indicanti proprietà immobiliari in parte intestate alla ricorrente", depositate dal comune nell´ambito di un procedimento pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (T.a.r.) di Bologna (incardinato a seguito dell´impugnazione da parte di YX, coniuge della ricorrente, di un´ordinanza del sindaco di Sassuolo avente ad oggetto lo sgombero per inagibilità di un immobile in cui è posto un appartamento di proprietà del sig. YZ); rilevato che la ricorrente si è opposta al trattamento dei dati che la riguardano sollecitandone la cancellazione ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento, oltre al risarcimento dei danni;

RILEVATO che l´interessata ha sostenuto di non aver ricevuto riscontro all´istanza ex art. 7 con la quale aveva anche esercitato tutti i diritti previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 14 ottobre 2005 con la quale il comune resistente ha sostenuto di aver dato riscontro all´istanza ex art. 7 formulata dalla ricorrente con nota del 20 settembre 2005, ma ricevuta dalla ricorrente soltanto in data 11 ottobre 2005, a causa di un ritardo del servizio postale; rilevato che, nella citata nota di riscontro, il comune resistente aveva precisato alla ricorrente che i dati che la riguardano contenuti nelle visure catastali in questione e relativi ai beni immobili di cui la stessa è cointestataria insieme al coniuge, sig. YZ, sono pubblici in quanto acquisiti presso i registri immobiliari tenuti presso gli uffici della competente Agenzia del territorio e sono stati oggetto di trattamento esclusivamente nell´ambito del predetto procedimento dinanzi al T.a.r. di Bologna;

VISTA la memoria pervenuta l´8 novembre 2005 con la quale la ricorrente ha rilevato che le visure catastali sarebbero state acquisite non presso i pubblici registri immobiliari, ma attraverso un sistema telematico di scambio di dati (denominato Sister) tra l´Agenzia del territorio ed il comune, che sarebbe utilizzabile "esclusivamente per il servizio tributi", e che pertanto -dal momento che la ricorrente "non risulta essere debitrice a nessun titolo del Comune di Sassuolo"- quest´ultimo non avrebbe potuto trattare i dati personali riportati nelle visure ed avrebbe dovuto oscurarli;

VISTA la nota del 22 novembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inviata il 12 dicembre 2005 con la quale il Comune di Sassuolo, nel ricostruire nuovamente la vicenda, ha precisato che nel ricorso al T.a.r. di Bologna presentato dal coniuge della ricorrente avverso l´ordinanza di sgombero e nella connessa domanda di provvedimento cautelare di sospensione dell´esecuzione del provvedimento impugnato, al fine di provare il danno patrimoniale e non, che sarebbe stato subito dal sig. YZ a causa di tale ordinanza, era stata riportata una dichiarazione della sig.a XY (ripresa da una "dichiarazione spontanea" allegata in atti) relativa allo stato di disagio psicologico in cui si sarebbe trovato il coniuge "nell´idea di aver perso tutti i risparmi della vita investendoli nell´appartamento" oggetto di sgombero; rilevato, che al solo fine di contestare la verità delle affermazioni della controparte ed esercitando pertanto il proprio diritto di difesa, il comune resistente ha prodotto le visure catastali in questione al fine di dimostrare che l´attuale ricorrente ed il coniuge, contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto, sono in realtà proprietari di altre unità immobiliari;

VISTO che, nella medesima memoria, la resistente ha sostenuto di aver acquisito i dati della ricorrente attraverso il sistema "Sister" in conformità con la convenzione stipulata con l´amministrazione finanziaria (come riconosciuto dalla stessa Agenzia del territorio con nota del 17 novembre 2005);

RILEVATO che, con la medesima memoria, il comune resistente ha inoltre dato risposta a tutte le altre richieste formulate dall´interessata ai sensi dell´art. 7 del Codice, specificando, tra l´altro, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e del soggetto al quale sono stati comunicati i dati personali;

VISTO che, nella medesima memoria del 12 dicembre 2005, la resistente ha sostenuto che il trattamento dei dati della ricorrente è stato conforme ai principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità perseguita, considerate la "necessità di difendere in giudizio la legittimità degli atti impugnati (…) e la qualità di parte" assunta dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al T.a.r. "con la produzione della dichiarazione spontanea" sopra citata; rilevato che la resistente ha precisato che i dati della ricorrente non sono stati oggetto di alcuna diffusione, posto che le visure catastali sono state esclusivamente prodotte in allegato al controricorso depositato presso la segreteria del T.a.r. di Bologna e che "la consultazione e l´estrazione di copia di atti e documenti inseriti in suddetto fascicolo spetta unicamente alle parti del processo e/o ai loro procuratori";

CONSIDERATO che il comune resistente ha raccolto i dati personali riferiti alla ricorrente da pubblici registri (gli archivi catastali), fonti pubbliche accessibili a chiunque e che la loro acquisizione non risulta avvenuta in violazione della convenzione sottoscritta con l´amministrazione finanziaria; rilevato in particolare che il comune, pur avendo indicato in tale convenzione il suo servizio tributi, non ha accettato o prospettato un vincolo di utilizzazione dei dati solo per finalità tributarie; rilevato che la convenzione (art. 2) si limita solo ad impegnare il comune a non utilizzare le informazioni assunte ed i documenti ottenuti per fini diversi da quelli inerenti alla propria attività e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione e di rilascio di dati e documenti catastali (come risulta, peraltro, dalla citata dichiarazione dell´Agenzia del territorio agli atti del procedimento);

RITENUTO che il ricorso non risulta, allo stato degli atti, fondato per ciò che concerne l´opposizione e la cancellazione, in quanto il trattamento dei dati relativi alla ricorrente è stato effettuato dal comune resistente in modo lecito per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (art. 18 del Codice);

RILEVATO che i dati personali riferiti alla ricorrente sono stati utilizzati per difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 11 del Codice, al fine di contestare la domanda della controparte anche attraverso la ricostruzione del complesso delle proprietà immobiliari del sig. YZ (anche cointestate con la ricorrente);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste formulate ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 7, avendo il comune resistente fornito al riguardo adeguato riscontro;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento del danno atteso che questa Autorità non ha competenza in merito a tale richiesta che deve essere proposta, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento ed alla richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

d) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli