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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1225913]

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[dco. web n. 1225913]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 31 ottobre 2005, presentato da Renato Chiola nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 7 dicembre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che le informazioni relative ad un prestito finalizzato, erogato in data 8 aprile 1999 da Linea S.p.A. ed ancora in corso "con segnalazione di sofferenza" (comunicate al ricorrente con precedente nota datata 5 ottobre 2005), sono state cancellate "per modifica effettuata dall´ente"; rilevato che, nella medesima nota, la resistente ha altresì sostenuto che, allo stato, "non è più censita nella banca dati gestita dalla (…) società alcuna informazione a nome del ricorrente come da report aggiornato" allegato alla nota stessa;

RILEVATO che Crif S.p.A., sempre con la predetta nota, ha chiesto al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso con integrale compensazione delle spese fra le parti;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento la società resistente ha sostenuto (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che non risulta nei propri archivi alcun dato personale relativo al ricorrente e che va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli