g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 2 febbraio 2006 [1242972]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 1242972]

Provvedimento del 2 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inoltrata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da XY alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto e al notaio Salvatore Mobilio con la quale il ricorrente, nel sostenere che il proprio codice fiscale risulterebbe iscritto erroneamente nel registro informatico dei protesti in riferimento al protesto di una cambiale, levato dal notaio Mobilio il 17 ottobre 2003 nei confronti di un soggetto suo omonimo, ma domiciliato presso un indirizzo diverso dal proprio (corrispondente a "Via NZ, xx", come risulterebbe dal certificato storico di residenza prodotto), ha chiesto l´aggiornamento e la rettificazione dei dati personali che lo riguardano, nonché la cancellazione del proprio codice fiscale dagli archivi di entrambi i titolari del trattamento; visto che, con la medesima istanza, il ricorrente ha chiesto altresì l´attestazione che le operazioni di rettificazione e cancellazione sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati precedentemente comunicati;

VISTE le note di riscontro fornite in data 9 giugno e 12 luglio 2005, con le quali la Camera di commercio ha comunicato all´interessato di non poter soddisfare la sua richiesta, alla quale avrebbe potuto dare corso solo a seguito di intervento in tal senso dell´ufficiale levatore o dell´istituto di credito richiedente il protesto (Banca Carime S.p.A. che, data 16 giugno 2005, ha inoltrato alla Camera di commercio esclusivamente copia delle "risultanze meccanografiche, da cui si evince che il debitore dell´effetto è il sig. XY residente in via KH - ZX", anziché copia del titolo in questione, non avendolo più a disposizione);

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 27 ottobre 2005, presentato da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Lupo presso il cui studio ha eletto domicilio) nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto e del notaio Salvatore Mobilio, con il quale il ricorrente, nel lamentare l´inidoneo riscontro da parte della prima e l´assenza di riscontro da parte del secondo, ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto il risarcimento del danno, nonché di porre a carico dei resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 16 dicembre 2005 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute il 24 novembre e il 12 dicembre 2005 con le quali la Camera di commercio resistente ha sostenuto, in via preliminare, l´inammissibilità del ricorso ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. d), del Codice e, in via subordinata, la sua infondatezza, essendo posto in capo alla Camera di commercio "un mero obbligo formale di pubblicazione" dei dati contenuti nell´atto formale di protesto "redatto da un pubblico ufficiale", e non essendo riconosciuto alla medesima "alcun potere discrezionale" sui dati in esso contenuti; rilevato che la resistente ha sostenuto, in particolare, che l´eventuale sindacato dell´ente camerale, ai sensi dell´art. 4 della legge n. 77/1955, "involge la legittimità o l´erroneità del protesto in generale, e non di un dato relativo al verbale di protesto, che costituisce atto avente fede pubblica e redatto da pubblico ufficiale"; pertanto, tale dato potrebbe essere rettificato solo su richiesta di colui che ha redatto materialmente l´atto di protesto;

VISTA la nota inviata via fax il 2 dicembre 2005 con la quale il notaio Mobilio ha dichiarato di non poter procedere alla correzione richiesta dal momento che il protesto in oggetto fu levato riportando il nominativo, l´indirizzo e "il codice fiscale indicato sul titolo stesso, sull´esattezza o meno del quale non (…) era dato né l´obbligo, né il potere di indagare";

RILEVATO che, con memoria del 9 gennaio 2006, il ricorrente ha sostenuto che è compito dell´ufficiale levatore identificare il soggetto nei cui confronti il protesto è levato e che, sebbene l´art. 5, comma 4, lett. e),  del d.m. 9 agosto 2000, n. 316 preveda che nell´elenco dei protesti deve essere indicato anche il codice fiscale del soggetto protestato (ovvero, per le persone fisiche, data e luogo di nascita), tuttavia il comma 5 del medesimo articolo, nel caso in cui il pubblico ufficiale non sia a conoscenza di tali informazioni, attribuisce alla Camera di commercio il compito di ricavarle ed inserirle nel registro informatico "avvalendosi dell´interconnessione telematica con il sistema informativo del Ministero delle finanze (…)"; rilevato che, sulla base di tali considerazioni, il ricorrente ha sostenuto che "il pubblico ufficiale levatore e/o la Camera di commercio di Taranto, accortisi dell´errore sulla base dei dati oggettivi evincibili dalla documentazione allegata all´istanza presentata dal ricorrente, avrebbero dovuto effettuare immediatamente la cancellazione del codice fiscale del medesimo, rettificando i dati del protesto in questione";

RILEVATO che il ricorrente ha proposto legittimamente l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e il successivo ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del medesimo nei confronti sia del notaio, sia della Camera di commercio, posto che entrambi i soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali che lo riguardano e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Camera di commercio resistente, non trova applicazione al caso di specie l´art. 8, comma 2, lett. d), del Codice, che fa riferimento al trattamento effettuato da enti pubblici per altre specifiche finalità tassativamente elencate, tra le quali non rientra il trattamento effettuato nell´ambito del registro informatico dei protesti la cui creazione (art. 3-bis d.l. 18 settembre 1995, n. 381, conv. con mod. dall´art. 1, comma 1, l. 15 novembre 1995, n. 480) è volta ad "accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali (…) in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell´informazione su tutto il territorio nazionale";

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell´articolo 4 della legge n. 77/1955 (relativa alla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), richiamata dalla Camera di commercio resistente, "chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente o erroneamente" può presentare alla Camera di commercio competente un´istanza volta ad ottenere la cancellazione dello stesso sulla quale provvede il responsabile dirigente dell´ufficio protesti, accogliendo o rigettando l´istanza (provvedimento che, ai sensi del comma 4, del medesimo articolo, può essere impugnato dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria);

RILEVATO che il ricorrente, nel caso di specie, non ha però chiesto la cancellazione del protesto ai sensi del citato art. 4 della legge n. 77/1955, avendo piuttosto sollecitato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, la cancellazione di un dato, relativo al proprio codice fiscale, che lo stesso sostiene essere erroneamente conservato dalla Camera di commercio, nel registro informatico dei protesti, in relazione ad un protesto che l´interessato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha attestato non essere stato levato a suo carico;

RILEVATO che dalla documentazione prodotta (in particolare dalle "risultanze meccanografiche" della banca, allegate in atti) l´istituto di credito richiedente il protesto conserverebbe, allo stato, esclusivamente nome e cognome (corrispondenti a quelli del ricorrente) e l´indirizzo del debitore, senza indicazione alcuna del suo codice fiscale; rilevato che l´indirizzo indicato dall´istituto di credito in questione non corrisponde con l´indirizzo di residenza dichiarato dal ricorrente (e attestato dal certificato storico di residenza dallo stesso prodotto in atti);

RITENUTO che, in assenza di altri estremi anagrafici ed identificativi che permettano, allo stato, di accertare inequivocabilmente se i dati riportati negli archivi degli indicati titolari del trattamento corrispondano a quelli del ricorrente o siano invece riferibili ad un suo omonimo, il ricorso evidenzia una situazione soggettiva meritevole, allo stato degli atti, di tutela;

RITENUTO quindi parzialmente fondato il ricorso e, per l´effetto, ritenuto di dover adottare, ai sensi dell´art. 150, comma 2 del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, il solo blocco del trattamento del dato personale relativo al codice fiscale del ricorrente conservato presso la Camera di commercio resistente, limitatamente alla sospensione temporanea delle operazioni di trattamento che permettano la visibilità presso l´archivio informatico dei protesti o la comunicazione al pubblico di tale informazione; ciò, fino alla compiuta verifica dell´esattezza dei dati conservati e senza pregiudizio di eventuali operazioni di trattamento correlate alla tutela dei diritti del ricorrente o di altro diritto di terzi connesso;

RILEVATA l´inammissibilità del ricorso in rapporto alla richiesta di risarcimento dei danni che deve essere avanzata, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria, non avendo questa Autorità competenza in merito;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) in parziale accoglimento del ricorso, dispone il blocco del trattamento dei dati relativi al codice fiscale del ricorrente presso la Camera di commercio di Taranto, limitatamente alla sospensione temporanea delle operazioni di trattamento che permettano la visibilità presso l´archivio informatico dei protesti o la comunicazione al pubblico di tale informazione;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 2 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli