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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca- 16 marzo 2006 [1259641]

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[doc. web n. 1259641]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca - 16 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dal Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca in data 7 marzo 2006 (prot. n. 1134/UL/145/06);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Il Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero, le istituzioni scolastiche ed educative, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli istituti regionali di ricerca educativa.

Il Ministero e i suddetti istituti, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, il Ministero è quindi tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura del Ministero, delle istituzioni scolastiche ed educative, degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti regionali di ricerca educativa, i quali ne effettuano il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca per disciplinare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il medesimo Ministero, le istituzioni scolastiche ed educative, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli istituti regionali di ricerca educativa, in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 16 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli