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Provvedimento del 23 febbraio 2006 [1269030]

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[doc. web n. 1269030]

Provvedimento del 23 febbraio 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 14 ottobre 2005 con la quale XY e KZ, dopo aver ricevuto una comunicazione relativa alla cessazione dell´attività scolastica da parte della Scuola College Di Cagno Abbrescia s.r.l. presso cui la propria figlia era iscritta (al quarto anno della scuola elementare), hanno chiesto a tale istituto scolastico la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei propri dati e di quelli relativi alla minore, nonché di conoscere l´origine, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati;rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la cancellazione dei dati in questione e l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza dei terzi cui i dati sono stati comunicati;

VISTA l´ulteriore comunicazione, parimenti inviata in data 14 ottobre 2005 alla scuola predetta, con la quale gli interessati, evidenziando inadempimenti contrattuali e i danni che ne sarebbero derivati, hanno revocato il consenso all´ulteriore trattamento dei dati personali, diffidando l´istituto ad utilizzarli, con particolare riferimento alla loro comunicazione a terzi;

VISTO il ricorso, pervenuto il 21 novembre 2005, nei confronti di Scuola College Di Cagno Abbrescia s.r.l., con il quale XY e KZ, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore EK  (rappresentati e difesi dall´avv. Carmen Buonvino presso il cui studio hanno eletto domicilio), rilevando di non aver ricevuto un riscontro alle istanze avanzate ex art. 7 del Codice, le hanno riproposte, opponendosi, tra l´altro, al trattamento -effettuato a loro avviso senza un espresso consenso informato-  e sollecitando, di conseguenza, il blocco dei dati che li riguardano; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 4 gennaio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria datata 9 dicembre 2005 con la quale il titolare del trattamento, nel sostenere di aver comunicato agli interessati in data 10 novembre 2005 il nominativo dei responsabili designati, l´origine, le finalità e le modalità del trattamento, ha dichiarato altresì di non aver comunicato i dati in questione a terzi ed ha allegato copia di una domanda di iscrizione, datata 28 maggio 2004, contenente alcuni dati personali degli interessati;

VISTA la nota datata 15 dicembre 2005 con cui i ricorrenti hanno contestato la completezza del riscontro, rilevando, in particolare, che "un istituto scolastico ha nella sua disponibilità, di solito, la documentazione scolastica degli allievi " e che invece, in ordine alla stessa, la resistente non ha fornito alcuna indicazione;

VISTA la memoria datata 30 gennaio 2006 con la quale la resistente ha inviato copia di alcuni documenti contenenti dati personali degli interessati (e tra essi, domande di iscrizione, nulla osta, etc.), dichiarando che "nessun altro dato né atto è in possesso della (…) società che non può in alcun modo distruggere la precitata documentazione…per esigenze obbligatorie di archivio della scuola ";

VISTA la memoria pervenuta il 17 febbraio 2006 con la quale i ricorrenti hanno nuovamente contestato la completezza del riscontro in ordine ai dati relativi alla minore contenuti nella documentazione scolastica ("si fa riferimento a documenti sanitari attestanti vaccinazioni effettuate, le pagelle, le schede valutative, il portfolio ") rispetto ai quali il titolare del trattamento non ha fornito conferma della loro attuale esistenza presso l´istituto resistente (né la conseguente loro comunicazione in forma intelligibile), né informazioni (già richieste con l´istanza ex art. 7 del Codice) circa l´eventuale comunicazione degli stessi all´istituto presso cui la minore risulta attualmente iscritta;

RILEVATO che fra i dati personali già oggetto di comunicazione agli interessati non sono in effetti comprese informazioni relative alla carriera scolastica della minore in questione, né l´istituto resistente ha dato notizia della comunicazione di tali dati alla scuola presso la quale è attualmente iscritta la figlia degli interessati;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso in ordine a tali ultime richieste, cui  la resitente non ha fornito un idoneo riscontro, e di dover ordinare alla Scuola College Di Cagno Abbrescia s.r.l. di fornire ai ricorrenti, entro il 30 marzo 2006, la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi alla minore contenuti nella documentazione scolastica acquisita negli anni in cui la stessa ha frequentato l´istituto resistente, ovvero una dichiarazione chiara ed univoca circa l´inesistenza di tali informazioni personali, nonché di fornire riscontro, entro il medesimo termine, alla richiesta volta a conoscere i soggetti cui tali dati sono stati eventualmente comunicati; ritenuto che la resistente dovrà altresì dare conferma a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO invece che non risulta dagli atti fondata l´opposizione al trattamento formulata dagli interessati e la conseguente richiesta di blocco dei dati personali, nonché la richiesta della loro cancellazione, dal momento che i dati in questione, acquisiti in relazione all´attività scolastica svolta, non risultano essere, allo stato, trattati illecitamente;
RITENUTO infine di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste dei ricorrenti alla luce del sufficiente riscontro fornito dalla resistente alle stesse;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del mancato idoneo riscontro all´istanza ex art. 7, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;


TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:


a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi alla figlia dei ricorrenti contenuti nella documentazione scolastica alla stessa relativa e all´eventuale loro comunicazione a terzi e ordina all´istituto scolastico resistente di fornire un idoneo riscontro a tali richieste entro il 30 marzo 2006, dando conferma a questa Autorità entro il medesimo termine dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara infondata l´opposizione al trattamento e le richieste di blocco e cancellazione dei dati;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Scuola College Di Cagno Abbrescia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 23 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli