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Provvedimento del 16 marzo 2006 [1271603]

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[doc. web n. 1271603]

Brasi-Fondazione Martinoli c. - 16 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 12 ottobre 2005 con la quale la sig.a Brasiliana Brasi, in qualità di "parente più prossima" di Giuseppina Brasi, deceduta il 12 marzo 2005 a Lovere presso la Fondazione Beppina e Filippo Martinoli-Casa della Serenità Onlus, aveva chiesto di conoscere i dati personali della defunta contenuti nella sua cartella clinica e nella corrispondente documentazione, "essendo sorta controversia in ordine alla validità di un testamento olografo "; visto il rifiuto opposto dalla Fondazione a tale richiesta con nota del 19 ottobre 2005;

VISTO il ricorso presentato il 9 dicembre 2005 da Brasiliana Brasi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Luna e Annalisa Romele, nei confronti di Fondazione Beppina e Filippo Martinoli-Casa della Serenità Onlus, con il quale la ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali della defunta, chiedendo altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la successiva nota del 24 gennaio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via fax il 10 gennaio 2006, il 12 gennaio 2006 ed il 20 febbraio 2006 con le quali la fondazione resistente, ribadendo quanto già comunicato all´interessata con nota del 19 ottobre 2005, ritiene di non poter aderire alla richiesta d´accesso ai dati personali della defunta in questione; ciò in quanto tale richiesta perverrebbe non da un erede legittimo, ma da una "parente più prossima non legittimata", avrebbe "un intento sostanzialmente esplorativo" per approntare la difesa di un diritto attualmente non ancora posto in discussione e, soprattutto, non soddisferebbe i requisiti di cui all´art. 92 del Codice con particolare riguardo al "rango " dei diritti (sostanzialmente patrimoniali) che sarebbero fatti valere dalla ricorrente; rilevato che la resistente ha sostenuto di aver voluto eccepire ciò in termini prudenziali, rimettendosi comunque alle valutazioni finali dell´Autorità;

VISTE le memorie del 20 gennaio 2006 e del 13 febbraio 2006, con le quali la ricorrente ha contestato i riscontri ottenuti, evidenziando in particolare che la propria richiesta è stata avanzata ai sensi dell´ art. 9 del Codice, anziché dal relativo art. 92; rilevato che la ricorrente, pur avendo spiegato le ragioni dell´accesso, ha precisato altresì che, "in quanto soggetto interessato, non deve giustificare la propria richiesta" e che la stessa non ha "alcun fine esplorativo ", essendo necessaria per tutelare legittimamente i propri diritti di nipote della defunta;

RILEVATO che la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla fondazione resistente, è legittimata ad accedere ai dati personali, anche di natura sensibile, della defunta; ciò, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, che riconosce tale diritto a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione ";

RITENUTO che il ricorso deve pertanto essere accolto e che va ordinato alla resistente di comunicare alla ricorrente i dati personali relativi alla defunta Giuseppina Brasi, contenuti nella cartella clinica della stessa e nella corrispondente documentazione, entro il 20 aprile 2006, dando conferma a questa Autorità, entro lo stesso termine, dell´avvenuto adempimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina al titolare del trattamento di aderire alla richiesta di accesso della ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Fondazione Beppina e Filippo Martinoli-Casa della Serenità Onlus, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 16 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

Scheda

Doc-Web
1271603
Data
16/03/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)