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Provvedimento del 16 marzo 2006 [1271611]

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[doc. web n.1271611]

Provvedimento del 16 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 9 settembre 2005 con la quale Giuseppe Ciociola, in relazione alla raccolta e registrazione delle proprie generalità effettuata da un appartenente al Corpo della Guardia di finanza nel corso di un controllo svoltosi, il 5 agosto 2005, presso il porto di Manfredonia, per dichiarati fini statistici, ha chiesto alla Guardia di finanza di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di conoscere le finalità e le modalità del loro trattamento, nonché di ottenere la loro cancellazione poiché gli stessi, a suo avviso, non sarebbero più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 9 dicembre 2005 con il quale l´interessato, lamentando di non aver ricevuto riscontro da parte della Guardia di finanza, ha riproposto le proprie richieste;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 31 gennaio 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 31 gennaio 2006 con la quale la resistente ha comunicato che "il controllo eseguito dal militare del Corpo, in servizio presso il porto di Manfredonia (…) rientra tra gli ordinari compiti d´Istituto affidati agli appartenenti alla Guardia di finanza che espletano l´attività presso i varchi portuali" e che i dati raccolti nel caso di specie, solo a fini statistici, "in attuazione di specifiche direttive (…) in materia di importazioni ed esportazioni di valuta", registrati "su apposito brogliaccio" e relativi a "data, ora e cognome/nome/residenza – omettendo luogo e data di nascita " sono già stati distrutti;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente a tutte le richieste formulate dall´interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 16 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1271611
Data
16/03/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)