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Provvedimento del 23 marzo 2006 - [1285281]

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[doc. web n. 1285281]

Provvedimento del 23 marzo 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196) avanzata dall´avv. Vittorio Bruno nei confronti di Makemù s.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di alcuni messaggi di posta elettronica non sollecitati (relativi alle iniziative promosse della società), chiedeva conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, opponendosi altresì al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 dicembre 2005 con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 24 gennaio 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 12 gennaio 2006 con la quale Makemù s.r.l. ha dichiarato che le quattro e-mail contestate sarebbero partite dai propri "server con mittente Luca Zanelli" nell´ambito di un servizio di posta elettronica che la società offriva "liberamente sul web" e che sarebbe "stato usato in modo fraudolento da certi utenti"; rilevato che la resistente ha sostenuto che "la persona nascosta dietro l´utente Luca Zanelli (…), poi risultato persona non esistente (…), ha usato in modo non consentito la (…) piattaforma" della citata società "per inviare mail in maniera scorretta ad indirizzi che lui stesso" avrebbe reperito; rilevato inoltre che la società ha altresì dichiarato che, per tale ragione, oltre a sospendere l´account di posta in questione, è stato anche bloccato l´intero servizio di posta elettronica sui propri domini in modo che "nessuno, che non sia un collaboratore diretto della Makemù s.r.l., potrà più usare i domini di posta" intestati alla stessa;

VISTA la memoria del 19 gennaio 2006 con cui il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, facendo rilevare che sembrerebbe "poco aderente alla realtà, l´ipotesi che qualcuno (Luca Zanelli) possa chiedere un account solo al fine di utilizzarlo per l´invio di e-mail pubblicitarie (…), finalizzate alla promozione commerciale della società che gli ha fornito lo stesso account e con la quale non ha alcun rapporto personale o professionale";

VISTA la nota con la quale il 2 febbraio 2006 Makemù s.r.l., nel dichiarare di non ritenere che l´invio delle e-mail in questione ("4 mail (…) su 2 account diversi a tre mesi di distanza") abbia configurato un fenomeno di "spamming" e che, peraltro, gli indirizzi e-mail del ricorrente sono pubblicati "e ben visibili in rete", ha ribadito di aver "sospeso il servizio incriminato" di posta elettronica non appena "riscontrato il problema";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice e contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale necessitano del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che la reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTA, comunque, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste dell´interessato, sulla base di quanto sostenuto dalla resistente che, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha asserito di non trattare e di non aver trattato i dati personali dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Makemù s.r.l. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi a causa del mancato riscontro all´istanza proposta ai sensi dell´art. 7 del Codice;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Makemù s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli