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Provvedimento del 10 maggio 2006 [1289006]

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[doc. web n. 1289006]

Provvedimento del 10 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 1° febbraio 2006 da Cripta sistemi s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Luca Bovino, nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A., con il quale la società interessata (nel lamentare la sospensione di alcuni servizi di connettività Internet e di telefonia mobile intervenuta a seguito delle contestazioni relative all´attivazione di un servizio in modalità hdsl), ha ribadito alcune tra le istanze precedentemente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano relativi ai contratti stipulati con il citato fornitore di servizi di comunicazione e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati e la logica su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che la società ricorrente ha ribadito, altresì, una generica richiesta di aggiornamento dei dati con conseguente eliminazione di quelli trattati in violazione di legge ed attestazione dell´avvenuta comunicazione di tale operazione ai soggetti cui i dati sono stati comunicati, ed ha chiesto infine di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 febbraio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 24 marzo 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 2 marzo 2006, con la quale la resistente, nell´illustrare le vicende relative alla disattivazione dei servizi offerti alla ricorrente, ha dato conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano (che ha indicato in forma intelligibile) desunti dai contratti stipulati con Wind telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la nota datata 13 marzo 2006 con la quale la ricorrente si è soffermata sulle contestazioni relative all´attivazione del servizio di connettività hdsl ed ha ribadito la propria richiesta volta a conoscere i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali che la riguardano;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso in ordine alle richieste volte a conoscere la logica del trattamento effettuato e i soggetti cui i dati possono essere comunicati e di dover ordinare alla resistente di aderire a tali richieste (rispetto alle quali il titolare non ha fornito alcuna indicazione) fornendo un riscontro alla ricorrente entro il 15 giugno 2006 e dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

RITENUTO di dover invece dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, avendo al riguardo la resistente fornito un sufficiente riscontro anche in ordine alle informazioni personali attualmente trattate con riferimento ai rapporti intercorsi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A. nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere la logica del trattamento dei dati personali effettuato con l´ausilio di strumenti elettronici, nonché i soggetti cui i dati possono essere comunicati, ed ordina alla società resistente di fornire riscontro al riguardo all´interessata entro il 15 giugno 2006, dando anche conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 10 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli