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Provvedimento del 28 aprile 2006 [1289839]

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[doc. web n. 1289839]

Provvedimento del 28 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 gennaio 2006, presentato da Khokon Ali Akbar nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 20 febbraio 2006 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative al ricorrente per decorso del termine di novanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso (14.10.2005)";

VISTO che, nella medesima nota del 20 febbraio 2006, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i dati dell´interessato relativi a due mutui chirografari erogati da Banca Popolare di Vicenza a MA Trade & Media Center di Ali Akbar Khokon, l´uno già estinto, l´altro ancora in corso, "senza alcuna segnalazione di insolvenze", la cui conservazione é giustificata in base a quanto previsto dal provvedimento del Garante sul bilanciamento degli interessi del 16 novembre 2004 (punto 2), lettera b), in base al quale il consenso non è necessario quando il trattamento riguarda "dati relativi allo svolgimento di attività economiche da parte di società, imprenditori individuali e liberi professionisti"; visto che Crif S.p.A. ha sostenuto, altresì, di non poter cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato il 24 agosto 2001 da Linea Banche Popolari S.p.A. ed estinto il 20 agosto 2004 "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 5 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi" , in quanto informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

VISTO che, nella medesima nota del 20 febbraio 2006, la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ad un´ipoteca volontaria iscritta a carico del ricorrente, censita "nella banca dati informazioni da tribunali e registri immobiliari". Ciò in quanto tali dati, ad avviso della resistente, potrebbero essere trattati anche senza il consenso dell´interessato, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, in quanto provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque "; rilevato che nella medesima nota la resistente ha precisato che, per effetto di quanto disposto dall´art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell´Agenzia del territorio, i dati relativi all´ipoteca volontaria in questione, "in assenza di specifiche convenzioni stipulate con l´Agenzia del Territorio", sono solamente conservati dalla resistente e "vengono resi accessibili solo ai diretti interessati", senza formare oggetto di alcuna comunicazione o diffusione a terzi;

VISTA la nota del 9 marzo 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax da Banca Popolare di Vicenza il 30 marzo 2006, in risposta a specifica richiesta di questa Autorità, con la quale la predetta società ha confermato l´esattezza delle informazioni conservate nella banca dati della resistente;

CONSIDERATO che la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi ai citati mutui chirografari erogati da Banca Popolare di Vicenza non risulta, allo stato degli atti, fondata, in ragione della non contestata riconducibilità all´attività economica dell´interessato dei finanziamenti in questione;

RILEVATO, inoltre, che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi al prestito finalizzato erogato il 24 dicembre 2005 da Consum.it ed ancora accordato "senza alcuna segnalazione di insolvenze", trattandosi di finanziamento accordato in data successiva alla comunicazione della revoca del consenso ed all´inoltro dell´istanza ex art. 7 del Codice;

CONSIDERATO che, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, va ritenuta congrua l´interruzione da parte della resistente dell´attività di riutilizzazione commerciale dei dati tratti dagli archivi catastali e dai registri immobiliari in assenza dei presupposti di legge attualmente previsti, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione o diffusione; ciò, nelle more dell´adozione del codice di deontologia e di buona condotta di cui all´art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma 371 dell´art. 1 della citata legge n. 311/2004 (cfr., anche, art. 1, comma 5, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con legge 11 marzo 2006, n. 81); rilevato che la resistente ha dichiarato, nel corso del procedimento, di aver già interrotto tale riutilizzazione e che, per questi motivi, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tale profilo;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede di ricorso dell´avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all´interessato (il quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7); constatato che Crif S.p.A, nella nota di riscontro del 21 ottobre 2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando invece che avrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l´interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

RITENUTO, infine, che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi regolarizzati da meno di due anni (art. 6, comma 2, lett. b) del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 28 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli