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Provvedimento del 4 maggio 2006 [1289856]

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[doc. web n. 1289856]

Provvedimento del 4 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; 

VISTO il ricorso presentato il 24 gennaio 2006 nei confronti dell´A.u.s.l. Roma A da XY, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori ZY e MY;

RILEVATO che il ricorrente, non avendo ricevuto idoneo riscontro ad una istanza rivolta all´azienda titolare del trattamento, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, anche di tipo valutativo, nonché di tutti quelli relativi ai propri figli; rilevato che la A.u.s.l. ha inizialmente raccolto ed elaborato tali dati su richiesta del ricorrente (il quale si era rivolto all´azienda per migliorare i rapporti con i propri figli) e, successivamente, per valutare la situazione psicologica dei minori e la loro relazione con i genitori, in relazione ad una richiesta proveniente dal Tribunale per i minorenni di Roma; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 febbraio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato l´azienda titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 17 marzo 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 17 marzo 2006 con la quale l´A.u.s.l. resistente-Dipartimento per l´integrazione socio sanitaria e per la tutela della maternità e dell´infanzia ha ribadito, come già comunicato al ricorrente prima della proposizione del ricorso con nota datata 10 gennaio 2006, di non poter accogliere la richiesta di accesso ai dati personali, alla quale sarebbe di ostacolo, a suo avviso, il provvedimento di limitazione della potestà genitoriale adottato dalla Corte d´appello di Roma il 9 novembre 2004 nei confronti del ricorrente; rilevato che la A.u.s.l. ha fatto notare che, in base a tale provvedimento, il ricorrente é tenuto a "rispettare il diritto alla riservatezza" dei figli, "astenendosi dal diffondere o rendere comunque pubbliche le notizie circa la situazione personale e familiare dei minori", e che tale obbligo autorizzerebbe la A.u.s.l. a non fornire i dati richiesti, "dovendosi senz´altro", a suo avviso, "ritenere prevalente il diritto alla riservatezza dei minori ZY e MY sul contrapposto diritto di accesso del ricorrente, benché padre dei primi";

VISTA la memoria di replica inviata il 12 aprile 2006 con la quale il ricorrente, nel contestare la fondatezza delle deduzioni della controparte, ha sostenuto che la limitazione della potestà genitoriale disposta nei propri confronti dalla Corte d´appello di Roma ha ad oggetto solo il diritto di visita ai figli e che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte medesima, non gli sarebbe in alcun modo precluso il legittimo esercizio del diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che attengono ai figli minori;

RILEVATO che il ricorrente, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori, era legittimato ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché a quelli che attengono ai minori, anche in ragione della circostanza che la richiesta è stata rivolta ad un soggetto (la A.u.s.l.) che ha poi fornito, su richiesta, informazioni ad un ufficio giudiziario e che non risulta aver svolto, nella circostanza, funzioni ausiliarie presso i competenti uffici giudiziari;

CONSIDERATO che il ricorso è pertanto fondato, non avendo l´A.u.s.l. resistente fornito riscontro alle richieste dell´interessato; ritenuto, quindi, di doverlo accogliere in relazione alla richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali relativi al ricorrente ed ai figli dello stesso, comunque detenuti dalla resistente; ritenuto di dover, conseguentemente, ordinare all´A.u.sl. di corrispondere a tale richiesta, in conformità alle modalità indicate nell´art. 10 del Codice ed entro il 15 giugno 2006, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento, entro la medesima data;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina all´A.u.sl. Roma A-Dipartimento per l´integrazione socio sanitaria e per la tutela della maternità e dell´infanzia di comunicare al ricorrente tutti i dati personali che riguardano il medesimo ricorrente e i relativi figli minori, limitatamente ai dati personali contenuti nella documentazione detenuta sotto ogni forma dalla resistente ed entro il 15 giugno 2006, dando conferma dell´adempimento a questa Autorità entro lo stesso termine;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 4 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli