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Provvedimento del 20 aprile 2006 - [1290560]

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[doc. web n. 1290560]

Provvedimento del 20 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza con la quale Davide Santinoli, dopo aver ricevuto da un operatore che si era "presentato a nome di Infostrada" una telefonata a contenuto promozionale al proprio numero di utenza fissa, aveva chiesto a Wind Telecomunicazioni S.p.A. di conoscere, tra l´altro, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile eventualmente designato, opponendosi al trattamento dei dati che lo riguardano a fini commerciali e pubblicitari;

VISTO il ricorso regolarizzato il 22 febbraio 2006, con il quale Davide Santinoli, nel contestare l´idoneità del riscontro fornito da Wind Telecomunicazioni S.p.A. con nota datata 23 gennaio 2006 (con la quale tale società lo informava, tra l´altro, dell´avvenuta eliminazione del proprio nominativo dall´archivio destinato ai contatti commerciali/promozionali), ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali  (d.lg. 30 giugno 2003,  n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 3 marzo 2006, con la quale il titolare del trattamento ha sostenuto di aver contattato telefonicamente l´interessato "una sola volta, per un disguido tecnico (…) pur non essendo presente il consenso alle informazioni commerciali", e ha ribadito quanto già comunicato con la citata nota  del  23 gennaio 2006, attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che il ricorrente "non verrà più contattato in futuro", avendo la società "posto in essere ogni utile attività volta ad evitare il perdurare di tali spiacevoli contrattempi";

CONSIDERATO che la società resistente non ha, invece, fornito riscontro alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento, il ricorso deve essere per questa parte accolto e Wind Telecomunicazioni S.p.A. dovrà, entro il 20 maggio 2006, comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/i responsabile/i eventualmente designato/i ai sensi dell´art. 29 del Codice dando comunicazione, entro la medesima data, a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO di dover dichiarare invece infondate le restanti richieste alle quali l´interessato aveva già ottenuto riscontro prima dell´inoltro del ricorso al Garante;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i eventualmente designato/i ed ordina alla resistente di corrispondere a tale richiesta, entro il termine di cui in motivazione;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli