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Provvedimento del 10 maggio 2006 - [1291590]

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[doc. web n. 1291590]

provvedimento del 10 maggio 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 15 marzo 2006 da Paolo Cravero nei confronti di Crif S.p.A. con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 13 aprile 2006 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative al ricorrente, essendo decorso il termine di novanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso (18.11.2005)";

VISTO che, nella medesima nota del 13 aprile 2006, la resistente ha invece sostenuto di non poter cancellare i dati dell´interessato relativi ad un prestito personale erogato da Citicorp finanziaria S.p.A. Citifin il 2 agosto 2004 ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 3 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi". Ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

VISTO che, nella medesima nota del 13 aprile 2006, la resistente ha inoltre sostenuto di non poter cancellare i dati dell´interessato relativi ad un affidamento revolving erogato il 31 ottobre 1994 da Fiditalia S.p.A., ed ancora in corso nei riguardi della "ditta individuale di Cravero Paolo (…) senza alcuna segnalazione di insolvenze", in quanto la conservazione di tali dati è, ad avviso di Crif S.p.A., giustificata in base a quanto previsto dal citato provvedimento del Garante sul bilanciamento degli interessi del 16 novembre 2004 (punto 2), lettera b), in base al quale il consenso non è necessario quando il trattamento riguarda "dati relativi allo svolgimento di attività economiche da parte di società, imprenditori individuali e liberi professionisti";

RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal citato codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti superiori a 2 rate o mesi regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2, lett. b) del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

CONSIDERATO che la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al citato affidamento revolving non risulta, allo stato degli atti, fondata, in ragione della non contestata riconducibilità all´attività economica dell´interessato dei finanziamenti in questione;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede di ricorso dell´avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all´interessato (il quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7); constatato che Crif S.p.A, nella nota di riscontro del 23 novembre 2005 (allegata al citato fax del 13 aprile 2006), non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando invece che avrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l´interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

RILEVATO, inoltre, che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi ad una carta rateale e a quattro richieste di finanziamento (trattamenti di dati svolti in data successiva alla presentazione dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice);

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente, nonché dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche da parte dell´interessato;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 1o maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli