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Provvedimento del 7 giugno 2006 [1304669]

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[doc. web n. 1304669]

Provvedimento del 7 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata il 20 gennaio 2006 all´impresa individuale "L´altra dimensione" di Vincenzo De Vanna con la quale Nicola Lugaresi, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (contenente, insieme agli auguri natalizi, un link al sito Internet dell´impresa medesima), chiedeva conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso regolarizzato il 3 marzo 2006 con il quale Nicola Lugaresi, rappresentato e difeso dall´avv. Claudio Pezzi, nel contestare l´assenza di un riscontro da parte della resistente, ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 20 aprile 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta a questa Autorità il 29 marzo 2006, con la quale la resistente, comunicando di non detenere più alcun dato personale relativo all´interessato, ha illustrato le modalità, le finalità e la logica del trattamento effettuato, consistente esclusivamente nell´invio di una comunicazione (a suo avviso di natura non promozionale e contenente solo gli auguri natalizi) all´indirizzo di posta elettronica del ricorrente presente sulla rete;

VISTA la memoria inviata il 15 maggio 2006 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto, sostenendo la illiceità dell´invio della comunicazione pubblicitaria senza il proprio preventivo consenso, ed ha altresì ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, anche un´unica comunicazione non sollecitata (come quella contestata, che comprendeva un messaggio volto a far conoscere l´esistenza del sito Internet della resistente) necessita del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo), dal momento che la reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche di tale natura;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 29 del Codice, nonchè i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, e di dover ordinare alla resistente di fornire riscontro a tali richieste entro il 5 luglio 2006, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste avendo la resistente fornito alle stesse un sufficiente riscontro, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di "L´altra dimensione" di Vincenzo De Vanna nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, e ordina alla resistente di fornire riscontro in merito all´interessato entro il 5 luglio 2006, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico dell´impresa individuale "L´altra dimensione" di Vincenzo De Vanna, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli