g-docweb-display Portlet

Telecamera nascosta - 30 ottobre 2000 [1334329]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1334329]

Telecamera nascosta - 30 ottobre 2000

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal prof. avv. XY nei confronti di Deni Giuseppe, direttore editoriale e di Romeo Diego, direttore responsabile della testata "Sicilia 7" edita dal Nuovo Gruppo Editoriale di Palermo;

VISTO il provvedimento adottato dal Garante il 20 settembre scorso e richiamate integralmente le relative motivazioni

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

  1. Con provvedimento del 20 settembre scorso il Garante ha disposto in via provvisoria, ai sensi dell´art. 29, comma 5, della legge n. 675/1996, il blocco da parte del Nuovo Gruppo Editoriale e della testata "Sicilia 7", rispettivamente in persona del direttore editoriale Giuseppe Deni e del direttore responsabile Diego Romeo, dei dati personali del ricorrente contenuti nella videoregistrazione di un colloquio avvenuto nello studio legale dell´Avv. ZK, e che sarebbe stata effettuata a sua insaputa mediante una telecamera nascosta. Il blocco è stato disposto dal Garante in relazione all´annuncio della testata di rendere disponibile una videocassetta in allegato ad un numero del giornale (v. comunicato stampa del 14 settembre scorso in atti). Ciò al fine di non pregiudicare, nelle more dell´esame nel merito del ricorso, gli esiti degli accertamenti sulla liceità e correttezza del trattamento dei dati personali, anche in riferimento a quanto previsto dall´art. 9 della legge n. 675/1996 e dalle norme deontologiche in materia di trattamento di dati a fini giornalistici, nonché di attività forense, rispetto alle quali risulta in atto anche un procedimento disciplinare.

    Successivamente al provvedimento interlocutorio dell´Autorità è stata disposta la proroga dei termini di cui all´art. 29, commi 4 e 5 della legge n. 675/1996, con l´assenso delle parti. Il ricorrente ha prodotto poi copia di un esposto e della relativa documentazione che avrebbe depositato il 29 gennaio 2000 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento per le attività calunniose che sarebbero state poste in essere nei suoi confronti con riferimento alla suddetta registrazione (documentazione nella quale figura anche un atto che contiene, secondo il ricorrente, la trascrizione illegale del colloquio registrato).


  2. Il direttore editoriale della testata ha presentato una memoria nella quale ha evidenziato alcune vicende relative all´attività politica e ai ruoli istituzionali ricoperti dal ricorrente, per dimostrare l´interesse giornalistico a sottoporre i fatti oggetto di registrazione all´attenzione dell´opinione pubblica. In particolare, ha osservato che la registrazione sarebbe stata effettuata da un cliente dell´avv. ZK, anch´esso partecipante al colloquio con il ricorrente, al fine di costituire elementi di prova da utilizzare in relazione ad un procedimento penale avviato a seguito di una querela per diffamazione presentata dal ricorrente, per l´eventuale remissione della querela). Ha rilevato infine che la videocassetta sarebbe stata posta già in vendita e ripresa ampiamente da altri giornali a diffusione nazionale. La videocassetta sarebbe stata anche oggetto di alcuni provvedimenti adottati dalla Procura di Agrigento ed utilizzata in alcuni procedimenti civili e penali.

  3. Il ricorrente ha inoltre inviato a questa Autorità copia del provvedimento adottato, a seguito di un suo esposto, dal Consiglio dell´ordine degli Avvocati di HK, con il quale si è dato corso ad un procedimento disciplinare nei confronti dell´Avv. ZK riguardo alle modalità con cui è stata effettuata la registrazione. A seguito di richiesta di questa Autorità ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, il predetto Consiglio ha inviato infine copia di due ordinanze, con una delle quali il 10 ottobre 2000 è stato sospeso il procedimento disciplinare attivato nei confronti dell´Avv. ZK.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

4. Il ricorso è fondato.

Il ricorso si incentra sulla prevista diffusione di dati personali attraverso la vendita di una videocassetta ed è proposto solo nei confronti dei responsabili della testata che intende diffonderla e non anche nei riguardi dei soggetti che hanno registrato il colloquio nello studio dell´Avv. ZK. Tuttavia, come evidenziato nel provvedimento di blocco del 20 settembre 2000, per valutare la liceità e correttezza della prevista diffusione dei dati, sono necessarie alcune valutazioni in ordine all´originario trattamento dei dati effettuato con la registrazione del colloquio medesimo.

In altri procedimenti, il Garante ha già avuto modo di rilevare che, in generale, la registrazione a fini di difesa giudiziaria da parte di una persona impegnata in una conversazione non richiede il necessario consenso del proprio interlocutore (decisione del 12 luglio 2000, riportata sul sito web del Garante www.garanteprivacy.it).

Tuttavia, tale registrazione può divenire illecita in determinati contesti come nel caso di riunioni tra avvocati, che possono essere registrate solo con il consenso di tutti i presenti (art. 22, par. 3, codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni), a meno che, deve ritenersi, la registrazione non consensuale da parte di uno dei presenti sia avvenuta per una reale esigenza di tutela di un diritto in sede giudiziaria (art. 12, comma 1, lett. h), legge n. 675/1996; v. anche Cass. Sez. Un. 25 giugno 1993, n. 7072, De Meo c. Consiglio ord. Avv. e proc. Vicenza che, prima della legge n. 675/1996, ha affermato un principio analogo ritenendo lecita la registrazione non consensuale "a tutela di un legittimo interesse leso o messo in pericolo dalla condotta altrui", in relazione ad una registrazione telefonica ma che presentava problematiche analoghe a quelle della registrazione di colloqui tra presenti).

Quando, poi, la registrazione è effettuata lecitamente per ragioni di tutela di un diritto in sede giudiziaria, è possibile utilizzarla senza consenso per la medesima finalità, in particolare dandone comunicazione all´autorità competente. Peraltro, non è parimenti lecito utilizzare i dati in altro modo, avviando una loro diffusione indiscriminata (art. 20, comma 1, lett. g), legge n. 675/1996). Applicando quest´ultimo principio al caso di specie, la registrazione poteva essere quindi utilizzata dandone comunicazione all´autorità giudiziaria; considerate le modalità con cui la registrazione era stata effettuata, essa non poteva essere invece immessa lecitamente a conoscenza del pubblico per scopi del tutto diversi di ordine politico o giornalistico, come quelli emersi nel caso di specie.

Tutto ciò premesso, va constatato che nel presente procedimento le parti non hanno fornito elementi di prova esaurienti sulle finalità effettivamente perseguite all´atto della registrazione. Pertanto, non può ritenersi compiutamente provato nel medesimo procedimento se, con la registrazione in questione, si sia voluto perseguire illecitamente e con l´inganno un intento denigratorio del ricorrente, costruendo cioè artificiosi elementi di prova, o se, al contrario, si sia perseguita correttamente una finalità di difesa in sede giudiziaria.

Tale aspetto è ancora controverso e potrà essere chiarito nelle competenti sedi giudiziarie tra le parti interessate, come pure, per quanto di competenza, nel giudizio disciplinare attualmente sospeso.

Questa incertezza non preclude, però, l´accoglimento dell´odierno ricorso.

Infatti, la diffusione della registrazione da parte di altri soggetti, quali l´editore e il direttore responsabile di "Sicilia 7", non può ritenersi lecita. Quand´anche fosse dimostrata la liceità e la correttezza dell´originaria registrazione, il trattamento mediante diffusione della registrazione è del tutto distinto e soggetto a parametri diversi dal trattamento originario effettuato dal cliente dell´Avv. ZK e/o da quest´ultimo. Poiché il citato art. 20, comma 1, lett. g) non prevede la diffusione senza consenso dei dati acquisiti per finalità di difesa, deve ritenersi che la registrazione sia stata utilizzata per ulteriori finalità politico - giornalistiche in modo non lecito.

Deve essere quindi anzitutto confermato il provvedimento di blocco adottato dal Garante, dando opportuna comunicazione della presente decisione anche al competente Consiglio dell´Ordine dei giornalisti, per quanto di eventuale competenza in riferimento alla possibile diffusione da parte di altri organi di informazione, nonché al citato Consiglio dell´Ordine degli avvocati. Allo stato deve essere poi disposto nei confronti dei resistenti, ai sensi dell´articolo 29, commi 4 e 5, della legge, il divieto di trattamento dei dati personali contenuti nella videoregistrazione (divieto che va rispettato a pena di sanzione penale: art. 37 legge n. 675/1996).

Il provvedimento comporta l´obbligo per il Nuovo Gruppo Editoriale di Palermo e la testata "Sicilia 7", rispettivamente in persona del direttore editoriale Giuseppe Deni e del direttore responsabile Diego Romeo, di astenersi da ogni operazione di trattamento dei dati personali del ricorrente contenuti nella videoregistrazione in esame, eccettuata la sola conservazione.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

ai sensi degli art. 29, commi 4 e 5, della legge n. 675/1996, dichiara fondato il ricorso e, per l´effetto, conferma il provvedimento di blocco adottato il 20 settembre 2000 e vieta ai resistenti il trattamento dei dati personali contenuti nella videoregistrazione concernente il ricorrente, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 30 ottobre 2000

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli