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Provvedimento del 28 settembre 2006 [1353362]

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[doc. web n. 1353362]

Provvedimento del 28 settembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 19 giugno 2006 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con il quale XY, nel ribadire una richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha chiesto alla società resistente di eliminare, dalle cd. pagine bianche elettroniche, il riferimento al proprio nome, cognome ed indirizzo che compare in relazione ad un´utenza telefonica fissa che, pur corrispondente all´abitazione dell´interessata, è intestata da diversi anni alla Casa editrice "KW" di cui la ricorrente medesima è unica titolare; rilevato che con il ricorso quest´ultima ha chiesto che venga ripristinata l´intestazione alla predetta casa editrice dell´utenza telefonica in questione e che le spese del procedimento siano poste a carico di controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la memoria datata 10 luglio 2006 con la quale la resistente, nel rammaricarsi dell´accaduto, ha dichiarato di voler aderire alle richieste della ricorrente, rettificando i dati personali in questione che dunque, tanto nell´edizione cartacea che in quella on line delle Pagine bianche riporteranno l´intestazione dell´utenza telefonica originaria ("KW") e ha illustrato le ragioni che avevano provocato la modifica dell´intestazione medesima;

VISTA la memoria pervenuta il 12 luglio 2006 con la quale la ricorrente, nel ribadire che la modifica dell´intestazione telefonica sarebbe stata un´iniziativa non autorizzata presa dalla società resistente, ha ribadito la propria richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente aderito alle richieste dell´interessata, modificando l´intestazione telefonica oggetto di contestazione (come si evince dalla consultazione del sito Internet www.pagine bianche.it;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 28 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli