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Ordinanza ingiunzione nei confronti di De.Mo. s.r.l. - 14 settembre 2006 [1368893]

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[doc. web n. 1368893]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di  De.Mo. s.r.l. - 14 settembre 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n. 47 del 14 settembre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto della Questura di Cosenza-Divisione polizia amministrativa e sociale-Squadra di polizia amministrativa e giudiziaria redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di accertamento di violazione amministrativa ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 redatto in data 1° giugno 2004 nei confronti di De.Mo. s.r.l. con sede in Forlì via Fronticelli Baldelli n. 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003, di seguito denominato Codice);

RILEVATO che la predetta Squadra, in attuazione di ordini impartiti dal questore, ha effettuato un controllo amministrativo di cui all´informativa amministrativa DIV. P.A.S. Ctg. 2^  predisposta in data 1° giugno 2004 dalla quale è risultato che: a) il controllo è consistito nella verifica di licenze, autorizzazioni e certificati obbligatori per l´esercizio dell´attività; b) la predetta società tratta presso un call center in Praia a Mare numerosi dati personali quali nome, cognome, indirizzo, data di nascita e professione di clienti/interessati; c) le finalità del trattamento sono relative ad una attività di marketing volta alla vendita di una "DE.MO CARD" con la quale si otterrebbero presunti sconti su voli nazionali ed internazionali; c) il trattamento è effettuato anche mediante banche dati elettroniche; considerato che non risulta essere fornita, ai sensi dell´art. 13 del Codice, la prescritta informativa agli interessati relativa ai trattamenti di dati personali effettuati;

VISTO il verbale n. 62004 del 1° giugno 2004 con cui si è contestata per mezzo del legale rappresentante di De.Mo. s.r.l. la violazione amministrativa prevista dell´art. 13 (sanzionata dall´art. 161) del Codice, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto che la predetta azienda non risulta essersi avvalsa della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall´art. 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

RILEVATO che i trattamenti di dati effettuati dalla società impongono di fornire una informativa agli interessati nelle forme e con le modalità previste dall´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di tremila/00 euro;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a De.Mo. s.r.l. con sede in Forlì via Fronticelli Baldelli n. 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 161, del Codice, indicata  in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Forlì", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 14 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1368893
Data
14/09/06

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca