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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1381007]

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[doc. web n. 1381007]

Provvedimento del 20 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso proposto al Garante il 22 settembre 2006 da Luigi Ongaro, rappresentato e difeso dall´avv. Gianpaolo Luciano Stanghellini, nei confronti di Banca agricola mantovana S.p.A. con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso alle informazioni e ai documenti relativi ad alcuni rapporti bancari intrattenuti dalla propria madre defunta; rilevato che tale richiesta era stata formulata in numerose lettere inviate all´istituto di credito resistente e, da ultimo, con nota contenente un riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la successiva nota del 10 novembre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax in data 13 ottobre 2006 con la quale la banca resistente ha dichiarato di aver già fornito al ricorrente "la documentazione inerente ai rapporti bancari della defunta" e di ritenere che lo stesso non sia legittimato ad acquisire ulteriori dati "con riferimento alle altre informazioni (…) circa la destinazione finale delle somme", specie in relazione a disposizioni a favore di terzi;

RILEVATO che il ricorso concerne un´istanza presa in considerazione dal Garante unicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali relativi alla defunta madre del ricorrente, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice; precisato che tale diritto di accesso ai dati personali è distinto dal diritto del cliente di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. n. 385/1993), e che lo stesso diritto non consente di conoscere dati personali relativi a terzi;

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;  rilevato che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

RITENUTO, in ragione del riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare infondato il ricorso, tenuto conto che la banca resistente ha dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver fornito i dati personali richiesti contenuti nella documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti con la defunta, ad esclusione dei dati personali di terzi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE 
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli