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Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana - 13 fe...

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[doc. web n. 1385328]

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana - 13 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentata dal Commissariato dello Stato per la Regione siciliana in data 9 gennaio 2007 (prot. n. 20/IA1);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;                        

PREMESSO:

Il Commissariato dello Stato per la Regione siciliana ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da esso effettuati.

Il Commissariato, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari solo in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare unicamente la finalità di rilevante interesse pubblico è necessario che, con un atto di effettiva natura regolamentare, siano identificati e resi pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni di trattamento eseguibili, in relazione a specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

OSSERVA:

1. Considerazioni generali
Nello schema di regolamento in esame va menzionata l´acquisizione del presente parere ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice. Va poi espunto, nell´art. 2, commi 2 e 3, il riferimento alle operazioni di raffronto, interconnessione e diffusione, che non sono previste negli allegati allo schema.

Nell´articolato dello schema è necessario altresì espungere le disposizioni del Codice che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico che non concernono le attività per le quali è consentito al Commissariato il trattamento di dati sensibili e giudiziari (art. 2, comma 1).

 

2. Fonti normative e finalità di rilevante interesse pubblico
L´elencazione delle fonti normative che legittimano i trattamenti posti in essere non risulta completa, in particolare per quanto concerne la mancata indicazione della disciplina rilevante in materia di tutela dei lavoratori e delle libertà sindacali (Statuto dei lavoratori, attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE) (allegato n. 1). Occorre pertanto integrare l´articolato indicando le fonti normative che legittimano le attività del Commissariato che rendono indispensabile trattare dati sensibili e giudiziari.

Si rileva, inoltre, che le attività di gestione del rapporto di lavoro del personale in servizio, menzionate nella denominazione del trattamento dell´allegato n. 1, sono riconducibili alla finalità di rilevante interesse pubblico prevista dall´art. 112 del Codice.

Analogamente, le attività di "gestione dei dati sensibili e/o giudiziari relativi a soggetti istituzionali della Regione siciliana", menzionate nella denominazione del trattamento dell´allegato n. 3, potrebbero essere riconducibili alla finalità di rilevante interesse pubblico prevista dall´art. 65 del Codice.

Tali disposizioni, se effettivamente concernenti le attività indicate, vanno quindi indicate puntualmente nelle sezioni degli allegati dedicate alle finalità di rilevante interesse pubblico.

Relativamente all´allegato n. 2, si osserva che il trattamento di dati giudiziari effettuato nel quadro dell´attività contrattuale, delle gare e degli appalti, trova già compiuta disciplina nell´apposita autorizzazione generale rilasciata dal Garante (aut. n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici). Nel regolamento, non deve essere quindi indicato il trattamento effettuato per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, nonché per accertare requisiti di idoneità dei partecipanti alle gare (capo IV, par. 2, lett. d) ed e), della citata aut. n. 7/2005). Andrebbe pertanto adeguato l´allegato n. 2, tenendo peraltro presente che, per lo svolgimento di tale attività, non sarebbe risultato comunque giustificato l´utilizzo da parte del Commissariato di dati personali attinenti anche all´origine razziale ed etnica e alla salute. Si fa, altresì, presente che i dati di carattere finanziario, non costituendo dati sensibili e giudiziari (art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice), non formano oggetto dell´identificazione prevista con il regolamento che deve riguardare unicamente i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili (art. 20 del Codice).

 

3. Tipi di dati
Per ciò che concerne i dati personali relativi all´origine razziale e etnica (allegati nn. 1 e 3), e allo stato di salute (allegato n. 3), dalla sintetica descrizione del trattamento non risulta comprovata l´indispensabilità del loro utilizzo per le finalità indicate nei rispettivi allegati. Occorre quindi, nei due casi, valutare nuovamente tale indispensabilità e, in caso di esito positivo della valutazione, documentarla adeguatamente, sottoponendo gli allegati così integrati al Garante per un nuovo parere, allegati nei quali dovrà altrimenti espungersi il riferimento ai predetti tipi di dati.

 

4. Operazioni eseguite
Le operazioni di comunicazione, potendo spiegare effetti maggiormente significativi per l´interessato, devono essere delimitate rigorosamente alla luce del principio di indispensabilità ed individuate nello schema in modo più specifico, evidenziando le finalità di volta in volta perseguite e le eventuali disposizioni normative che ne costituiscono il presupposto.

Le operazioni di comunicazione "ad altri soggetti istituzionali pubblici ai fini dei rispettivi trattamenti di competenza" (allegato n. 3) sono indicate in modo generico, senza menzionare, anche per categorie, i destinatari del flusso e le basi normative eventualmente esistenti; occorre pertanto integrare, in tal senso, l´allegato sottoponendolo al Garante per un nuovo parere, allegato nel quale dovrà altrimenti espungersi il riferimento ai predetti tipi di operazioni.

 

5. Conclusioni
Il Commissariato dello Stato per la Regione siciliana è invitato a conformare lo schema in esame alle indicazioni sopra formulate, tenendo presente che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non potrà essere effettuato in difformità dalle indicazioni medesime, e che l´individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili dovrà essere effettuata necessariamente con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

Eventuali ulteriori trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari  non considerati nello schema in esame non potranno essere effettuati. Ciò non preclude al Commissariato la possibilità di predisporre schede aggiuntive da sottoporre nuovamente al parere del Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento trasmesso dal Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 1 a 5, riguardanti:

  • l´indicazione del parere del Garante; l´espunzione, nell´articolato, del riferimento alle operazioni di raffronto, interconnessione e diffusione (art. 2, commi 2 e 3); la menzione delle sole disposizioni del Codice che prevedono le finalità di rilevante interesse pubblico per le quali è consentito al Commissariato il trattamento di dati sensibili e giudiziari (art. 2, comma 1);
  • l´integrazione delle fonti normative che legittimano quelle attività del Commissariato che comportano il trattamento di dati sensibili e giudiziari; la menzione delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli artt. 112 e 65 del Codice (allegati nn. 1 e 3);
  • l´adeguamento dell´allegato n. 2;
  • l´indispensabilità dell´utilizzo dei dati personali relativi all´origine razziale e etnica (per le finalità indicate negli allegati nn. 1 e 3) e allo stato di salute (per la finalità indicata nell´allegato n. 3);
  • la specificazione, in relazione all´operazione di comunicazione "ad altri soggetti istituzionali pubblici ai fini dei rispettivi trattamenti di competenza" dei destinatari del flusso e delle basi normative eventualmente esistenti  o, altrimenti, l´eliminazione di detta operazione (allegato n. 3);
  • l´adozione di un atto di effettiva natura regolamentare.

Roma, 13 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli