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Diritti dell'interessato e dati contenuti in sistemi di informazioni creditizie - 8 marzo 2007 [1396584]

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[doc. web n. 1396584]

Diritti dell’interessato e dati contenuti in sistemi di informazioni creditizie - 8 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza rivolta a Cerved Business Information S.p.A. con la quale XY, dopo aver verificato l´esistenza di un "dossier persona approfondito Cerved" che lo riguarda, contenente l´indicazione "elevata" alla voce "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità", ritenendo tale informazione erronea e pregiudizievole, ha chiesto ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali la sua rettifica e cancellazione, oltre che la rettifica e l´aggiornamento di tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nel citato dossier; ciò, rilevando l´incongruenza della valutazione espressa dalla società riguardo alla "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità", se confrontate con altre informazioni contenute nel dossier medesimo e, in particolare, con la voce "Controllo automatico eventi pregiudizievoli" che riporta, invece, l´indicazione "nessun evento da segnalare";

VISTO il riscontro inviato da Cerved Business Information S.p.A. il 13 dicembre 2006 con il quale la società, nel dichiarare di trattare dati personali provenienti da archivi pubblici, ha sostenuto che "il fatto che il controllo eventi pregiudizievoli sulla persona sia negativo" non sarebbe "incoerente con l´indice Rfsi che riguarda il peso storico di eventi che possono aver riguardato sia la persona che le imprese" in cui l´interessato ricopra o abbia ricoperto cariche;

VISTO il ricorso al Garante (regolarizzato l´8 gennaio 2007) presentato da XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Angelo Dolmetta, Alessandro Monza e Francesca Proietto) nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) con il quale il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro della società, ha ribadito la richiesta di cancellazione del valore "elevata" risultante dalla voce "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" e, in subordine, di rettifica dei dati contenuti nel citato "dossier persona" trattati, a suo avviso, in violazione di legge;

RILEVATO che il ricorrente ha sostenuto, contrariamente alla controparte, che il "dossier persona approfondito Cerved" non riporta esclusivamente dati pubblici, introducendo con la voce "rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" un dato ulteriore, non pubblico, corrispondente al giudizio che la società stima di voler attribuire all´interessato in relazione alla sua "attitudine" "a farsi insolvente"; rilevato che tale valutazione appare al ricorrente illegittima, tenendo anche conto che "i dati assunti (e poi ponderati) per il giudizio di potenziale insolvibilità (…) sono tratti non solo dall´attività della persona coinvolta, ma anche da quella di imprese connesse", con conseguenti effetti sul diritto all´identità personale e sul rispetto dei principi di pertinenza ed eccedenza dei dati personali; rilevato che il ricorrente contesta, altresì, la completezza dei dati personali riportati nel citato "dossier persona" laddove lo stesso, ad esempio, nel riportare anche dati personali relativi alle partecipazioni societarie, non specifica neanche il peso di tali partecipazioni; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 31 gennaio 2007 con la quale la resistente ha dichiarato di aver cancellato "i dati oggetto del ricorso mediante il completo oscuramento del prodotto Dossier approfondito Cerved B.I. relativo al signor XY";

VISTE le note del 1° e 5 febbraio 2007, nonché il verbale dell´audizione del 15 febbraio 2007 con i quali il ricorrente ha chiesto conferma del fatto che l´avvenuta cancellazione dei dati che lo riguardano effettuata dalla resistente "possegga natura effettiva, definitiva e globale", laddove "per globale si intende tanto l´eliminazione di ogni dossier persona approfondito" che lo riguardi,  quanto l´eliminazione di dati personali che lo riguardano "da ogni menzione nel sistema Cerved, riferito dunque tanto a dossier di cui sia titolare, quanto a dossier nei quali appaia semplicemente connesso";  

VISTE le memorie del 5 e 15 febbraio 2007, nonché il verbale dell´audizione tenutasi il 15 febbraio 2007, in cui la resistente, pur ritenendo lecito il trattamento già effettuato, ha dichiarato che "l´oscuramento del dossier comporta necessariamente anche il definitivo oscuramento dell´indice di Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" che, pertanto, "non apparirà più"; vista la memoria inoltrata via fax il 22 febbraio 2007 con la quale la società ha altresì dichiarato che, "per venire incontro alle richieste del signor XY, ha oscurato in via definitiva il Dossier approfondito Cerved relativo" allo stesso, chiedendo quindi al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la memoria del 28 febbraio 2007 con la quale il ricorrente ha dichiarato di prendere atto delle dichiarazioni della resistente e dell´avvenuto osuramento del dossier in via effettiva, definitiva e globale;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), dichiarato di aver oscurato in via definitiva il "dossier persona" relativo al ricorrente e, con esso, di aver cancellato definitivamente l´informazione relativa all´indice di "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" relativa al ricorrente medesimo; 

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Cerved Business Information S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma,  8 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti
       
IL RELATORE
Fortunato
            
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli