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Newsletter 2 luglio 2007

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N. 292 del 2 luglio 2007

• Semplificazioni e garanzie nel rapporto utente-assicurazioni
• Si può scrivere "la sua compagna"
• Adozioni e trattamento dati dei minori

 

Semplificazioni e garanzie nel rapporto utente-assicurazioni
Informativa una tantum e più adeguata alla complessità della "catena assicurativa" 

Nuove modalità per adempiere al Codice sulla privacy da parte delle assicurazioni: informativa semplificata e meno burocratica, con maggiori garanzie effettive per gli utenti. Il Garante, dando seguito ad alcune istanze dell´Ania, ha autorizzato  le compagnie di assicurazione ad adottare una nuova procedura per informare la clientela sull´uso dei dati personali in modo più agevole tenendo conto dell´esperienza di questi anni nell´ambito della cosiddetta "catena assicurativa" che coinvolge molti soggetti (ad esempio, co-assicuratori e riassicuratori). L´informativa potrà essere resa in modo più efficace "una tantum". L´assicurazione che stipula il contratto dovrà continuare a far conoscere al cliente l´uso che verrà fatto dei dati personali, per quali finalità sono raccolti, a chi possono essere comunicati, ma potrà farlo meglio anche per conto di altri soggetti della  "catena assicurativa". Questi ultimi trattano infatti diverse informazioni relative al contraente raccolte presso l´assicurazione, ma nella maggior parte dei casi non hanno reali contatti con l´assicurato. L´obiettivo è quello di informare meglio evitando che analoghe informazioni siano fornite in modo frammentario e ripetuto da più soggetti  e che gli utenti assicurati finiscano per non comprendere il valore di una garanzia che non va burocratizzata.

Prosegue in questo modo quindi l´opera di semplificazione degli adempimenti in materia di  privacy  da tempo avviata dal Garante nei confronti degli operatori economici. Per avvalersi delle procedure semplificate le assicurazioni dovranno attenersi alle disposizioni dettate dal Garante. Le assicurazioni dovranno specificare, come detto, anche  gli altri soggetti della "catena assicurativa" che tratterranno i dati in relazione al medesimo rischio assicurato. Un elenco aggiornato di questi soggetti  individuati nell´informativa deve essere comunque reso disponibile, sul sito web della compagnia assicuratriceanche per rendere più agevole l´esercizio del diritto di accesso da parte degli interessati. Nell´informativa le compagnie dovranno indicare, inoltre, ogni altra finalità che esuli dalla gestione del rischio assicurativo (es. marketing).

L´Autorità ha ricordato che gran parte dei trattamenti possono essere effettuati nell´ambito della "catena assicurativa" senza consenso degli interessati (trattandosi ad esempio di dati necessari per instaurare o dare esecuzione ad un contratto). Tuttavia, nei casi in cui fosse necessario il consenso, le società devono evitare formulazioni generiche che non permettano all´interessato di rendersi perfettamente conto dell´ampiezza della sua dichiarazione. Uno specifico  consenso, ad esempio, deve essere richiesto  per i dati utilizzati a fini di marketing. Per poter utilizzare i dati  sensibili (in particolare, i dati idonei a rilevare le condizioni sulla salute) le società assicuratrici devono ottenere il consenso scritto dei clienti.

 

Si può scrivere "la sua compagna"
Il Garante non accoglie il ricorso della vedova di una persona deceduta in un incidente

Un quotidiano pubblica la notizia di un incidente stradale in cui muore un uomo e definisce la persona che era con lui al momento dell´incidente "sua attuale compagna". La moglie del defunto chiede allora al quotidiano di  cancellare l´espressione dagli archivi informatici e dal sito internet perché è del parere che il termine, incompatibile con l´esistenza di un matrimonio e di una stabile convivenza coniugale, leda la sua identità personale. Non ottenuta risposta, si rivolge al Garante privacy, il quale però dà ragione al quotidiano.

La vedova aveva chiesto la cancellazione del termine "compagna" riferito ad un´altra persona, perché il termine implicava a suo avviso una separazione di fatto che non vi era mai stata. L´informazione era quindi, a suo avviso, non veritiera e non essenziale ai fini della narrazione dei fatti, oltre che ininfluente sulla sfera personale del defunto.

L´editore del quotidiano, da parte sua, affermava che l´espressione contestata, "avere una compagna", risultava invece compatibile, sotto il profilo formale, con l´avere nel contempo una legittima consorte, con la quale si continua a convivere. Inoltre, il trattamento dei dati effettuato nel servizio giornalistico risultava lecito, sia in riferimento alla verità della notizia (in quanto la persona era effettivamente presente al momento dell´incidente), sia riguardo alla sua essenzialità, motivata dalla necessità di illustrare in maniera completa le particolari circostanze del fatto.

Nel dichiarare infondato il ricorso, l´Autorità ha rilevato che il quotidiano ha agito nel rispetto del legittimo esercizio di cronaca  perché il termine "compagna" non è di univoca accezione, in particolare nell´ambito giornalistico, e dunque l´indicazione della donna quale compagna del defunto non risultava dagli atti acquisiti in necessaria contraddizione, dal punto di vista giuridico e semantico, con la circostanza addotta dalla moglie.

 

Adozioni e trattamento dati dei minori

Sì al trattamento dei dati personali dei minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione a genitori italiani, ma solo in relazione a dati indispensabili e con le cautele previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Lo ha stabilito il Garante nel parere espresso su uno schema di regolamento messo a punto dagli uffici del Ministro delle politiche della famiglia e approvato dal Consiglio dei Ministri nelle scorse settimane, concernente il funzionamento e i compiti della Commissione per le adozioni internazionali.

L´Autorità ha richiesto alcune modifiche e integrazioni dello schema, anche in relazione al trattamento di dati sensibili del minore (ad es.: dati relativi all´origine razziale o etnica, stato di salute) o di dati giudiziari di altri soggetti (ad es.: dati concernenti i requisiti di onorabilità delle persone preposte agli enti autorizzati a svolgere attività di ausilio dei genitori nelle procedure di adozione). Sotto questo profilo, il Garante ha ritenuto necessario coordinare le norme dello schema con le indicazioni già contenute in materia di adozione nel regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L´Autorità ha inoltre richiesto di individuare nel regolamento adeguati tempi di conservazione dei dati da parte della Commissione e degli enti autorizzati, di coordinare la previsione dell´accesso agli atti e ai documenti relativi alla procedure di adozione con le altre disposizioni che disciplinano specificamente la conoscibilità di informazioni in tale materia, nonché con la disciplina in materia di accesso ai dati personali, e di prevedere idonee misure di sicurezza, in particolare tracciando gli accessi ai dati personali contenuti negli archivi.

Le indicazioni fornite dal Garante sono state in gran parte e sostanzialmente recepite nella stesura definitiva dello schema di regolamento poi approvato dal Consiglio dei ministri.

 

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del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
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