Contrasto del riciclaggio
Contrasto del riciclaggio
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SOGGETTI PUBBLICI > Consultazione del Garante da parte delle pubbliche amministrazioni > Contrasto del riciclaggio
La scelta di consentire agli operatori (agenzie di recupero crediti, custodia e trasporto di valori, commercio di cose antiche, di oro e di preziosi, case d´asta e case da gioco, mediazione creditizia e agenzia in attività finanziaria), anche se per comprensibili esigenze di economia, la registrazione dei dati nei medesimi registri tenuti per finalità diverse dal contrasto del riciclaggio, comporta che in un medesimo registro (in molti casi tenuto in forma cartacea) risulterebbero annotate informazioni non sempre coincidenti, raccolte soprattutto per finalità ben diverse e sottoposte a differenti regole sui tempi di conservazione. Tale sistema comporterebbe serie difficoltà nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali – cancellazione dei dati specie su registri cartacei, tempi di conservazione dei dati e loro utilizzazione in relazione alle distinte finalità, accessi selettivi da parte dei soggetti pubblici preposti ai controlli – (parere reso su uno schema di regolamento per l´attuazione dell´art. 4, comma 8, del d.lg. n.374/1999 concernente l´applicazione delle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio).
- Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 1054779]