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Completezza nella comunicazione all'interessato dei dati trattati - 4 ottobre 2007 [1449401]

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[doc. web n. 1449401]

Completezza nella comunicazione all´interessato dei dati trattati - 4 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza, proposta il 19 marzo 2007 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale XY ha chiesto a Vecofin S.p.A., società della quale è stato dipendente in qualità di dirigente fino al marzo 2007, di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, in qualunque forma conservati;

VISTO il riscontro datato 20 aprile 2007 con il quale Vecofin S.p.A. ha comunicato al ricorrente una serie di dati personali che lo riguardano (e, tra essi, estremi identificativi, mansioni e funzioni svolte) precisando di detenere anche "certificati di malattia";

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´11 maggio 2007, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Michele Bignami, presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Vecofin S.p.A., con il quale il predetto, dichiarandosi insoddisfatto del riscontro ottenuto, a suo avviso generico e non contenente tutti i dati personali che lo riguardano trattati dalla società (in particolare, i dati relativi al suo stato di salute e eventuali dati di tipo valutativo riferiti alle sue prestazioni professionali), ha ribadito la propria istanza di accesso con riferimento a "tutta la documentazione (…) in possesso della società" allo stesso relativa e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle predette richieste, nonché la nota del 3 luglio 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inoltrata il 13 giugno 2007 con cui la società resistente, nel sostenere l´inammissibilità della richiesta del ricorrente volta ad ottenere copia della documentazione relativa alla sua attività professionale, ha dichiarato di avere già fornito allo stesso tutti i dati personali che lo riguardano trattati dalla società;  

VISTA la memoria pervenuta il 25 giugno 2007, nonché le osservazioni formulate nell´audizione del 15 giugno 2007 con le quali il ricorrente ha ribadito di aver ricevuto soltanto parte dei dati personali che lo riguardano (e che lo stesso ritiene essere trattati dalla resistente), rilevando che non è ipotizzabile che la società non abbia "mai effettuato una valutazione" del proprio rendimento, insistendo pertanto sulla propria richiesta;

VISTA la nota anticipata via fax il 24 luglio 2007 con la quale la resistente ha dichiarato di ritenere l´istanza del ricorrente "strumentale" (in quanto "diretta non a tutelare i propri pretesi diritti, ma esclusivamente" a "creare turbative alla normale attività di Vecofin S.p.A."), nonché inammissibile (in quanto volta ad ottenere la copia di una serie di documenti, anziché la comunicazione di dati personali); rilevato che la resistente ha altresì dichiarato che "tutte le delibere assembleari e (quelle) dell´organo amministrativo di Vecofin S.p.A. sono regolarmente comunicate alla Camera di commercio di Milano"  e sono quindi liberamente accessibili a chiunque e di ritenere quindi, "sul presupposto di non dovere trasmettere indiscriminatamente copia di atti e documenti (…), soprattutto in quanto non contenenti ulteriori dati personali dell´interessato rispetto a quanto a lui già comunicato (…), di avere esaustivamente aderito alla richiesta del sig. XY";

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, ma che tale richiesta non consente all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, né la conferma circa la loro pregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenuta distruzione;

RILEVATO, tuttavia, che il riscontro fornito dalla resistente in data 20 aprile 2007, e richiamato dalla stessa nel corso del procedimento, non risulta esaustivo, dal momento che esso fornisce una sintesi dei dati personali del ricorrente trattati dalla società, anziché la comunicazione di tutti i dati detenuti; rilevato che ciò, in particolare, si evince dal fatto che la resistente medesima, con riferimento ai dati relativi allo stato di salute del ricorrente, ha dichiarato di conservare i certificati medici che lo riguardano, senza indicarli analiticamente e in modo intelligibile nel rispetto del disposto di cui all´art. 10 del Codice;

RITENUTO, quindi, di dover accogliere il ricorso e di dovere pertanto ordinare alla resistente di comunicare al ricorrente, nelle forme e nei modi di cui all´art. 10 del Codice ed entro il termine del 31 ottobre 2007, tutti i dati personali che lo riguardano (in qualsiasi modo trattati) che non gli sono ancora stati comunicati (ivi compresi gli eventuali dati personali riferiti a giudizi, valutazioni, note caratteristiche, ecc.), dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito, seppure parzialmente, nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di comunicare al ricorrente, nelle forme e nei modi di cui all´art. 10 del Codice ed entro il 31 ottobre 2007, tutti i dati personali che lo riguardano (in qualsiasi modo trattati) che non gli sono ancora stati comunicati, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Vecofin S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 4 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli